Art. 29.
  1. L'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 61 (Pari opportunita'). - 1. Le pubbliche amministrazioni, al
fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per  l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
    a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un
terzo  dei  posti  di componente delle commissioni di concorso, fermo
restando il principio di cui alla lettera d) dell'articolo 8;
    b)  adottano  propri  atti  regolamentari  per  assicurare   pari
dignita'  di  uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive
impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
della funzione pubblica;
    c)  garantiscono  la  partecipazione  delle proprie dipendenti ai
corsi di formazione e  di  aggiornamento  professionale  in  rapporto
proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai
corsi medesimi.
   2.  Le  pubbliche  amministrazioni,  previo eventuale esame con le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale,  secondo  le  modalita'  di  cui all'articolo 10, adottano
tutte le misure per attuare le direttive della Comunita'  europea  in
materia  di  pari  opportunita',  sulla base di quanto disposto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica".