Art. 34.
  1. L'articolo 69 e' sostituito dal seguente:
  "Art.   69   (Tentativo   di   conciliazione   delle   controversie
individuali). - 1. La domanda giudiziale dinanzi al giudice ordinario
relativa  alle  controversie  di  cui  al comma 1 dell'articolo 68 e'
subordinata all'esperimento  di  un  tentativo  di  conciliazione  su
richiesta rivolta dal dipendente all'amministrazione. Ove i contratti
collettivi   non  prevedano  procedure  di  conciliazione,  le  parti
promuovono il tentativo di conciliazione dinanzi a una commissione di
conciliazione istituita presso i comitati di cui all'articolo 33  del
presente  decreto, nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione
e presta servizio il  dipendente.  La  commissione  e'  composta  dal
presidente  del  comitato,  o da un suo delegato, che la presiede, da
quattro  rappresentanti   effettivi   e   quattro   supplenti   delle
amministrazioni interessate, indicati dal presidente del comitato con
criteri di rotazione, e da quattro rappresentanti effettivi e quattro
supplenti  dei  dipendenti,  designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano  locale.  Al  procedimento  di
conciliazione   si   applicano  i  termini  e  le  modalita'  di  cui
all'articolo 410 del codice di procedura civile.
   2. Del tentativo di conciliazione  deve  essere  redatto  processo
verbale.  Se  la  conciliazione  riesce,  il  verbale  e'  dichiarato
esecutivo dal pretore  ai  sensi  dell'articolo  411  del  codice  di
procedura civile.
   3.  Se  il  giudice  nella  prima  udienza  di  discussione rileva
l'improcedibilita' della domanda a norma del  comma  1,  sospende  il
giudizio  e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni
per esperire il tentativo di conciliazione".
 
          Nota all'art. 34:
             - Si riportano i testi degli  articoli  410  e  411  del
          codice di procedura civile:
             "Art.  410  (Tentativo  facoltativo di conciliazione). -
          Chi intende proporre in giudizio una  domanda  relativa  ai
          rapporti  previsti  dall'articolo precedente, e non ritiene
          di avvalersi delle procedure di conciliazione previste  dai
          contratti  e  accordi  collettivi,  puo'  promuovere  anche
          tramite  una  associazione  sindacale   il   tentativo   di
          conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella
          cui  circoscrizione  si  trova  l'azienda  o  una qualsiasi
          dipendenza di questa, alla quale e' addetto il  lavoratore,
          o  presso  la  quale  egli prestava la sua opera al momento
          della fine del rapporto.
             La  commissione,  ricevuta  la   richiesta,   tenta   la
          conciliazione  della controversia, convocando le parti, per
          una  riunione  da  tenersi  non  oltre  dieci  giorni   dal
          ricevimento della richiesta.
             Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale
          del lavoro e della massima occupazione e' istituita in ogni
          provincia,  presso l'ufficio provinciale del lavoro e della
          massima  occupazione,  una   commissione   provinciale   di
          conciliazione  composta dal direttore dell'ufficio stesso o
          da un suo delegato, in qualita' di presidente,  da  quattro
          rappresentanti  effettivi e da quattro supplenti dei datori
          di lavoro  e  da  quattro  rappresentanti  effettivi  e  da
          quattro   supplenti   dei   lavoratori,   designati   dalle
          rispettive    organizzazioni     sindacali     maggiormente
          rappresentative su base nazionale.
             Commissioni  di  conciliazione possono essere istituite,
          con le stesse modalita' e con la medesima  composizione  di
          cui  al  precedente  comma,  anche presso le sezioni zonali
          degli  uffici  provinciali  del  lavoro  e  della   massima
          occupazione.
             Le  commissioni,  quando  se  ne  ravvisi la necessita',
          affidano  il   tentativo   di   conciliazione   a   proprie
          sottocommissioni,  presiedute  dal  direttore  dell'ufficio
          provinciale del lavoro e della massima occupazione o da  un
          suo  delegato, che rispecchino la composizione prevista dal
          precedente terzo comma.
             In  ogni  caso  per  la  validita'  della  riunione   e'
          necessaria  la  presenza  del  presidente  e  di  almeno un
          rappresentante  dei  datori  di  lavoro  e   di   uno   dei
          lavoratori.
             Ove  la riunione della commissione non sia possibile per
          la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui  al
          precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del
          lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo
          di conciliazione".
             "Art.  411  (Processo verbale di conciliazione). - Se la
          conciliazione riesce, si forma processo  verbale  che  deve
          essere  sottoscritto  dalle  parti  e  dal  presidente  del
          collegio che ha esperito il tentativo, il  quale  certifica
          l'autografia  della  sottoscrizione  delle  parti o la loro
          impossibilita' di sottoscrivere.
             Il processo verbale e' depositato a cura delle  parti  o
          dell'ufficio   provinciale   del  lavoro  e  della  massima
          occupazione  nella  cancelleria  della  pretura  nella  cui
          circoscrizione  e'  stato formato.   Il pretore, su istanza
          della parte interessata, accertata la  regolarita'  formale
          del  verbale  di  conciliazione,  lo dichiara esecutivo con
          decreto.
             Se il tentativo di conciliazione si e'  svolto  in  sede
          sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione e'
          depositato  presso l'ufficio provinciale del lavoro e della
          massima occupazione a cura di una  delle  parti  o  per  il
          tramite  di  un'associazione  sindacale. Il direttore, o un
          suo  delegato,  accertatane  la  autenticita',  provvede  a
          depositarlo  nella  cancelleria  della  pretura  nella  cui
          circoscrizione e' stato redatto.  Il  pretore,  su  istanza
          della  parte  interessata, accertata la regolarita' formale
          del verbale di conciliazione,  lo  dichiara  esecutivo  con
          decreto".