Art. 35.
  1. L'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 70 (Integrazione funzionale del Dipartimento  della  funzione
pubblica  con  la  Ragioneria  generale  dello  Stato).  - 1. Il piu'
efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 52,  commi
1,  2  e  3,  ed  agli  articoli 63, 64 e 65 e' realizzato attraverso
l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del tesoro  -
Ragioneria  generale  dello  Stato,  da conseguirsi mediante apposite
conferenze  di  servizi  presiedute  dal  Ministro  per  la  funzione
pubblica o da un suo delegato.
   2.  L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e
decentrati, per i  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche,  e'
oggetto  di  verifica  del  Ministero  del  tesoro, del Ministero del
bilancio e della programmazione economica e  del  Dipartimento  della
funzione  pubblica,  con  riguardo,  rispettivamente, al rispetto dei
costi  prestabiliti  ed  agli  effetti  degli  istituti  contrattuali
sull'efficiente  organizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e
sulla efficacia della loro azione.
   3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di  legge,
comunque   sottoposti   alla   valutazione  del  Governo,  contenenti
disposizioni relative alle amministrazioni  pubbliche  richiedono  il
necessario  concerto  del  Ministero  del  tesoro,  del Ministero del
bilancio e della programazione economica  e  del  Dipartimento  della
funzione  pubblica.  I  provvedimenti  delle  singole amministrazioni
dello Stato incidenti nella medesima materia sono  adottati  d'intesa
con  il  Ministero  del  tesoro  e con il Dipartimento della funzione
pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi  e  con
le  modalita'  di  cui  all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241".
 
          Nota all'art. 35:
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  14  della  legge  n.
          241/1990   (Nuove   norme,   in   materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi):
             "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
          contestuale  di  vari  interessi  pubblici  coinvolti in un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          indice di regola una conferenza di servizi.
             2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
          l'amministrazioneprocedente    debba    acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche. In tal  caso  le  determinazioni
          concordate  nella  conferenza  tra tutte le amministrazioni
          intervenute tengono luogo degli atti predetti.
             3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
          la quale, regolamente convocata, non abbia partecipato alla
          conferenza o vi abbia  partecipato  tramite  rappresentanti
          privi  della  competenza  ad  esprimere  definitivamente la
          volonta', salvo che essa non comunichi  all'amministrazione
          procedente  il proprio motivato dissenso entro venti giorni
          dalla conferenza stessa ovvero dalla  data  di  ricevimento
          della  comunicazione delle determinazioni adottate, qualora
          queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso  da
          quelle originariamente previste.
             4.  Le  disposizioni  di cui al comma 3 non si applicano
          alle  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".