Art. 4.
  1. L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche ). - 1.  Nelle
amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle
universita' l'individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale
generale  e  delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento
governativo, su proposta del Ministro  competente,  d'intesa  con  la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli  uffici
corrispondenti   ad  altro  livello  dirigenziale  e  delle  relative
funzioni  e'  disposta  con   regolamento   adottato   dal   Ministro
competente,  d'intesa  con il Presidente del Consiglio dei Ministri e
con il Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del  dirigente  generale
competente.
  2.  Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di
cui al comma 1 e' reso entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta.  Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque essere
adottato.
  3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1,  la  consistenza  delle
piante organiche e' determinata previa verifica dei carichi di lavoro
ed  e'  approvata  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con
il  Ministero  del  tesoro  e  con  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica,   previa   informazione   alle   organizzazioni   sindacali
maggiormente  rappresentative  sul  piano   nazionale.   Qualora   la
definizione   delle   piante   organiche   comporti   maggiori  oneri
finanziari, si provvede con legge.
  4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per  il  Ministero
degli  affari  esteri,  nonche' per le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in  materia  di  difesa  e  sicurezza  dello
Stato,  di  polizia  e  di giustizia, sono fatte salve le particolari
disposizioni  dettate  dalle  normative   di   settore,   in   quanto
compatibili.
  5. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia
ad  ordinamento  civile,  va  interpretato  nel senso che al predetto
personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto.
  6. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  relative  a tutto il personale tecnico e
amministrativo universitario, compresi  i  dirigenti,  sono  devolute
all'universita'  di  appartenenza.  Parimenti  sono  attribuite  agli
osservatori   astronomici,   astrofisici   e   Vesuviano   tutte   le
attribuzioni   del   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca
scientifica e tecnologica in materia di personale,  ad  eccezione  di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
  7.   Per   il   personale   delle  universita',  degli  osservatori
astronomici e degli enti di ricerca, i  trasferimenti  sono  disposti
dall'universita',     dall'osservatorio    o    ente,    a    domanda
dell'interessato e previo assenso  dell'universita',  osservatorio  o
ente  di  appartenenza;  i  trasferimenti devono essere comunicati al
Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica    e
tecnologica".
 
           Nota all'art. 4:
             -  Si  riportano i testi degli articoli 5, comma 3, e 16
          del D.Lgs.   n. 503/1992 (Norme per  il  riordinamento  del
          sistema  previdenziale  dei lavoratori privati e pubblici a
          norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
             "Art. 5.
             1-2 (Omissis).
             3. Per la cessazione dal servizio  del  personale  degli
          enti  pubblici  non economici di permanere in servizio, con
          effetto dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  23
          ottobre  1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio
          oltre i limiti di eta' per il  collocamento  a  riposo  per
          essi previsti".
             "Art.  16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
          in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e delle Forze
          di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco restano ferme le particolari norme dettate
          dai  rispettivi ordinamenti relativamente ai limiti di eta'
          per il pensionamento di cui al presente articolo".