Art. 8.
  1. L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 14 (Indirizzo  politico-amministrativo).  -  1.  Il  Ministro
esercita  le  funzioni  di  cui  all'articolo 3, comma 1. A tal fine,
periodicamente  e  comunque   ogni   anno   entro   sessanta   giorni
dall'approvazione  del  bilancio, anche sulla base delle proposte dei
dirigenti generali:
    a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare,  indica  le
priorita'  ed  emana  le  conseguenti direttive generali per l'azione
amministrativa e per la gestione;
    b) assegna, a ciascun ufficio di livello  dirigenziale  generale,
una  quota  parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle
risorse finanziarie, riferibili  ai  procedimenti  o  subprocedimenti
attribuiti  alla  responsabilita'  dell'ufficio,  e agli oneri per il
personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.
  2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al  comma
1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.
  3.  Gli  atti  di  competenza  dirigenziale  non  sono  soggetti ad
avocazione da parte del Ministro, se non per  particolari  motivi  di
necessita'  ed  urgenza  specificamente indicati nel provvedimento di
avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri".