Art. 9.
  1. L'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 16 (Funzioni di direzione dei dirigenti  generali).  -  1.  I
dirigenti  generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di
cui all'articolo 3:
    a)  formulano  proposte  al  Ministro,  anche   ai   fini   della
elaborazione  di  programmi,  di  direttive, di schemi di progetti di
legge o di atti di competenza ministeriale;
    b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro  ed  a
tal  fine  adottano  progetti,  la  cui  gestione  e'  attribuita  ai
dirigenti, indicando le  risorse  occorrenti  alla  realizzazione  di
ciascun progetto;
    c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio,  e  di  acquisizione  delle  entrate, definendo i limiti di
valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;
    d)  determinano,   informandone   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente  rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali
di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I
e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare,  l'orario  di
servizio  e  l'orario  di  apertura  al  pubblico  e  l'articolazione
dell'orario  contrattuale  di  lavoro  in  relazione  alle   esigenze
funzionali  della  struttura  organizzativa cui sono preposti, previo
eventuale esame con le organizzazioni sindacali di  cui  all'articolo
45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'articolo 10;
    e)  adottano  gli  atti  di  gestione  del personale e provvedono
all'attribuzione dei trattamenti  economici  accessori  spettanti  al
personale,  nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi
per il personale di cui all'articolo 2, comma 2;
    f) promuovono e  resistono  alle  liti  ed  hanno  il  potere  di
conciliare e transigere;
    g)  coordinano  le  attivita'  dei  responsabili dei procedimenti
individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
    h) verificano e controllano le attivita' dei dirigenti, anche con
potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
    i)  richiedono  direttamente  pareri   agli   organi   consultivi
dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti di competenza;
    l)  propongono  l'adozione  delle  misure di cui all'articolo 20,
comma 5, nei confronti dei dirigenti".
 
          Nota all'art. 9:
             - Per i riferimenti alla legge  n.  241/1990  vedi  nota
          all'art. 7.