IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante  nuove  norme  sulla
cittadinanza, ed in particolare l'art. 25; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nelle  adunanze
generali del 30 novembre 1992 e del 17 maggio 1993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 ottobre 1993; 
  Sulla proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno,  di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Nel presente regolamento la legge 5 febbraio  1992,  n.  91,  e'
indicata con la denominazione "legge". 
  2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana: 
    a) si considera legalmente residente nel territorio  dello  Stato
chi vi risiede avendo soddisfatto le  condizioni  e  gli  adempimenti
previsti dalle norme in  materia  d'ingresso  e  di  soggiorno  degli
stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica; 
    b)  si  considera  che  abbia  prestato  effettivamente  servizio
militare chi abbia compiuto la  ferma  di  leva  nelle  Forze  armate
italiane  o  la  prestazione  di  un  servizio  equiparato  a  quello
militare, a condizione che queste siano interamente rese,  salvo  che
il mancato completamento  dipenda  da  sopravvenute  cause  di  forza
maggiore riconosciute dalle autorita' competenti; 
    c) salvi i  casi  nei  quali  la  legge  richiede  specificamente
l'esistenza di un rapporto di  pubblico  impiego,  si  considera  cha
abbia prestato servizio alle dipendenze dello  Stato  chi  sia  stato
parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione  a  carico
del bilancio dello Stato. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
            - In relazione all'art. 2, lettera a),  del  decreto  qui
          pubblicato  si trascrive il testo dell'art. 3, commi 1, 2 e
          3, e dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 39/1990
          (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso  e
          soggiorno    dei    cittadini    extracomunitari    e    di
          regolarizzazione dei cittadini extracomunitari  ed  apolidi
          gia' presenti nel territorio dello Stato):
             "Art.   3   (Documenti   richiesti  per  l'ingresso  dei
          cittadini  extracomunitari  nel  territorio  dello   Stato.
          Respingimento alla frontiera), commi 1, 2 e 3. - 1. Possono
          entrare  nel  territorio  dello  Stato gli stranieri che si
          presentano ai controlli di frontiera forniti di  passaporto
          valido   o   documento   equipollente,  riconosciuto  dalle
          autorita' italiane, nonche'  di  visto  ove  prescritto,  e
          siano  in  regola  con  le  vigenti  disposizioni, anche di
          carattere   amministrativo,   in   materia   sanitaria    e
          assicurativa e che osservino le formalita' richieste.
             2.  Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro
          degli interni, entro il  30  giugno  1990  ridefinisce  con
          propri  decreti  i Paesi dai quali e' richiesto il visto. A
          tal  fine,  si  terra'  anche  conto,  nel  contesto  delle
          relazioni  bilaterali e multilaterali esistenti e di quelle
          da definire, della provenienza dei flussi  piu'  rilevanti,
          nonche'  della  provenienza degli stranieri extracomunitari
          entrati in Italia, che sono stati condannati  per  traffico
          di stupefacenti negli ultimi tre anni.
             3.  Il  visto  d'ingresso  e' rilasciato dalle autorita'
          diplomatiche o consolari competenti in relazione ai  motivi
          del  viaggio.  Nel  visto  sono  specificati  il motivo, la
          durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel
          territorio dello Stato.  Esso  puo'  essere  limitato  alla
          utilizzazione di determinati valichi di frontiera".
             "Art.  4  (Soggiorno  dei  cittadini extracomunitari nel
          territorio  dello  Stato.  -  1.  Possono  soggiornare  nel
          territorio  dello  Stato gli stranieri entrati regolarmente
          ai sensi dell'art.  3  che  siano  muniti  di  permesso  di
          soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto.
             2.  Il  permesso  di  soggiorno  per  gli  stranieri che
          entrano in Italia a scopo di turismo ha la durata  prevista
          dal visto, ovvero, se il visto non e' prescritto, ha durata
          non  superiore  a tre mesi dalla presentazione ai controlli
          di frontiera.
             3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto  entro
          otto  giorni  dalla  data  di  ingresso,  al questore della
          provincia in cui gli stranieri si trovino ed e'  rilasciato
          per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto.
          Il   questore   rilascia  allo  straniero  idonea  ricevuta
          comprovante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno.
          Il permesso di soggiorno e' rilasciato,  se  sussistenti  i
          requisiti  di  legge, entro otto giorni dalla presentazione
          della richiesta.
             4. Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti
          salvi i piu' brevi periodi stabiliti dal presente decreto e
          dalle altre  disposizioni  vigenti  o  indicati  nel  visto
          d'ingresso.  Anche per lavori di carattere stagionale e per
          visite a familiari di primo grado il permesso di  soggiorno
          puo'  evere  durata  inferiore a due anni. Il permesso deve
          essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed  agenti
          di pubblica sicurezza".
             -  In  relazione al comma 2, lettera a), del decreto qui
          pubblicato si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n.
          1228/1954 (Ordinamento  delle  Anagrafi  della  popolazione
          residente):
             "Art.  2.  -  E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per
          se' e  per  le  persone  sulle  quali  esercita  la  patria
          potesta'  o  la  tutela,  la  iscrizione  nell'anagrafe del
          Comune di dimora abituale e di  dichiarare  alla  stessa  i
          fatti  determinanti  mutazioni  di  posizioni anagrafiche a
          norma  del  regolamento,  fermo  restando,   agli   effetti
          dell'art.  44  del Codice civile, l'obbligo di denuncia del
          trasferimento anche all'anagrafe del Comune  di  precedente
          residenza.
             L'assenza  temporanea  dal Comune di dimora abituale non
          produce effetti sul riconoscimento della residenza.
             Ai fini dell'obbligo dei cui al primo comma, la  persona
          che  non  ha fissa dimora si considera residente nel Comune
          ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di
          nascita.
             Per i nati all'estero, si considera Comune di  residenza
          quello  di  nascita  del padre o, in mancanza, quello della
          madre. Per tutti  gli  altri  soggetti,  all'obbligo  della
          residenza,  ai quali non possono applicarsi i criteri sopra
          indicati e' istituito apposito registro presso il Ministero
          dell'interno.  Il   personale   diplomatico   e   consolare
          straniero,   nonche'   il   personale   straniero  da  esso
          dipendente, non sono soggetti  all'obbligo  dell'iscrizione
          anagrafica".
             -  In  relazione al comma 2, lettera b), del decreto qui
          pubblicato si trascrive il testo dell'art. 1 del D.P.R.  14
          febbraio  1964,  n.  237  (Leva e reclutamento obbligatorio
          all'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), emanato  in
          esecuzione  della  delega  di  cui all'articolo 4, legge n.
          1862/1962:
             "Art. 1 (Soggezione alla leva).  -  Sono  soggetti  alla
          leva:
               a)  i  cittadini  maschi  dello Stato anche se abbiano
          acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della
          propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno
          in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta';
               b) coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza
          italiana, sono rimasti obbligati  al  servizio  militare  a
          tenore  delle  leggi  vigenti  in  materia  di cittadinanza
          (Abrogato dall'art. 22 della legge n. 91/1992);
               c) gli apolidi  che  abbiano  stabilito  la  residenza
          nella  Repubblica  anche  dopo  la chiamata alla leva della
          propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno
          in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta'.
             I giovani di cui alle precedenti lettere  a),  b)  e  c)
          sono  soggetti  alla  leva  di  terra, salvo che si trovino
          nelle condizioni di cui al successivo art. 2, nel qual caso
          sono soggetti alla leva di mare".
             - In relazione al comma 2, lettera b), del  decreto  qui
          pubblicato si trascrive il testo degli articoli 1 e 5 della
          legge    n.   772/1972   (Norme   per   il   riconoscimento
          dell'obiezione di coscienza):
             "Art. 1. - Gli obbligati alla  leva  che  dichiarino  di
          essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle
          armi  per  imprescindibili  motivi  di  coscienza,  possono
          essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare
          nei modi previsti dalla presente legge.
             I motivi di coscienza addotti debbono  essere  attinenti
          ad  una  concezione  generale della vita basata su profondi
          convincimenti religiosi o filosofici  o  morali  professati
          dal soggetto.
             Non  sono  comunque  ammessi ad avvalersi della presente
          legge coloro che  al  momento  della  domanda  risulteranno
          titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi in-
          dicate,  rispettivamente  negli  articoli 28 o 30 del testo
          unico della legge  di  pubblica  sicurezza  o  siano  stati
          condannati per detenzione o porto abusivo di armi".
             "Art.  5. - I giovani ammessi ai benefici della presente
          legge devono  prestare  servizio  militare  non  armato,  o
          servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto
          mesi  alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti
          (3/a).
             Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare le
          norme regolamentari relative all'attuazione della  presente
          legge.
             Qualora  l'interessato  opti per il servizio sostitutivo
          civile   il   Ministro   per   la    difesa,    nell'attesa
          dell'istituzione  del  servizio  civile nazionale, distacca
          gli  ammessi  presso  enti,  organizzazioni  o   corpi   di
          assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela
          e  incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione
          ove  occorra,  di  speciali  convenzioni  con   gli   enti,
          organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco".