Art. 10. Riacquisto della cittadinanza 1. Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17 della legge devono essere corredate della seguente documentazione: a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto; b) documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana; c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia; d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
Nota all'art. 10: - Si trascrive il testo degli articoli 13 e 17 della legge n. 91/1992: "Art. 13. - 1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare; b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare; c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica; d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine; e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero, o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempreche' abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'art. 12, comma 1. 2. Non e' ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'art. 3, comma 3, nonche' dell'art. 12, comma 2. 3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione puo' intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite". "Art. 17. - 1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151".