Art. 10. 
                    Riacquisto della cittadinanza 
  1. Le dichiarazioni di riacquisto di cui  agli  articoli  13  e  17
della legge devono essere corredate della seguente documentazione: 
    a) atto di nascita rilasciato dal comune presso  il  quale  detto
atto risulta iscritto o trascritto; 
    b) documentazione da cui  risulti  il  trascorso  possesso  della
cittadinanza italiana; 
    c)  documentazione  relativa  al  possesso   della   cittadinanza
straniera, ovvero allo status di apolidia; 
    d)  certificato  di  situazione  di  famiglia  o   documentazione
equipollente. 
 
          Nota all'art. 10:
             - Si trascrive il testo degli articoli  13  e  17  della
          legge n.  91/1992:
             "Art.  13.  -  1.  Chi  ha  perduto  la  cittadinanza la
          riacquista:
               a) se presta effettivo servizio militare per lo  Stato
          italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
               b)  se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego
          alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara  di
          volerla riacquistare;
               c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito
          o   stabilisce,  entro  un  anno  dalla  dichiarazione,  la
          residenza nel territorio della Repubblica;
               d) dopo un anno dalla data  in  cui  ha  stabilito  la
          residenza  nel  territorio della Repubblica, salvo espressa
          rinuncia entro lo stesso termine;
               e) se,  avendola  perduta  per  non  aver  ottemperato
          all'intimazione   di  abbandonare  l'impiego  o  la  carica
          accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero, o da un
          ente internazionale, ovvero il servizio  militare  per  uno
          Stato  estero, dichiara di volerla riacquistare, sempreche'
          abbia  stabilito  la  residenza  da  almeno  due  anni  nel
          territorio  della  Repubblica  e  provi di aver abbandonato
          l'impiego o la carica o il  servizio  militare,  assunti  o
          prestati nonostante l'intimazione di cui all'art. 12, comma
          1.
             2.  Non  e'  ammesso  il riacquisto della cittadinanza a
          favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'art.  3,
          comma 3, nonche' dell'art. 12, comma 2.
             3.  Nei  casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e),
          il riacquisto della cittadinanza non ha  effetto  se  viene
          inibito  con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e
          comprovati motivi e su conforme  parere  del  Consiglio  di
          Stato. Tale inibizione puo' intervenire entro il termine di
          un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite".
             "Art.  17.  -  1.  Chi  ha  perduto  la  cittadinanza in
          applicazione degli articoli 8 e 12 della  legge  13  giugno
          1912,  n.  555,  o  per  non  aver  reso l'opzione prevista
          dall'art.  5  della  legge  21  aprile  1983,  n.  123,  la
          riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro
          due  anni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge.
             2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 219 della legge
          19 maggio 1975, n. 151".