Art. 11. 
                      Inibizione al riacquisto 
  1. Agli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera e), della  legge  la
prova di aver abbandonato l'impiego o  la  carica  accettati  da  uno
Stato, da un ente  pubblico  estero  o  da  un  ente  internazionale,
nonche' il servizio militare per uno Stato estero deve essere data al
Ministero dell'interno. 
  2. Il decreto  di  inibizione  che  impedisce  il  verificarsi  del
riacquisto  della   cittadinanza   nonostante   l'adempimento   delle
condizioni stabilite dal comma 1, lettere c), d) ed e), dell'art.  13
della legge viene  trasmesso  al  competente  ufficiale  dello  stato
civile per la trascrizione e l'annotazione  a  margine  dell'atto  di
nascita. 
  3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge  il
sindaco e' tenuto a dare comunicazione al prefetto  della  provincia,
nel cui territorio e' compreso il comune, delle generalita' degli  ex
connazionali  iscritti  nell'anagrafe  della  popolazione  residente,
entro trenta giorni dalla loro iscrizione. 
 
          Nota all'art. 11:
             -  Per  il  testo dell'art. 13 della legge n. 91/1992 si
          rimanda alla nota all'art. 10.