Art. 12. Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza. 2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione.
Nota all'art. 12: - Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge n. 91/1992: "Art. 14. - I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di un'altra cittadinanza".