Art. 12. 
        Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14  della  legge  l'acquisto
della cittadinanza, da parte dei  figli  minori  di  chi  acquista  o
riacquista la cittadinanza italiana, si verifica  se  essi  convivono
con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista  o  riacquista
la cittadinanza. 
  2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente
attestata con idonea documentazione. 
 
          Nota all'art. 12:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 14 della legge n.
          91/1992:
             "Art. 14. - I figli minori di chi acquista o  riacquista
          la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano
          la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono
          rinunciarvi, se in possesso di un'altra cittadinanza".