Art. 13. 
    Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza 
  1. In applicazione dell'art.  15  della  legge,  l'acquisto  od  il
riacquisto della cittadinanza, di  cui  agli  articoli  4,  comma  1,
lettera a), e 13, comma 1, lettera a),  della  legge,  decorrono  dal
giorno successivo a quello del congedamento. 
 
          Note all'art. 13:
             - Si trascrive il testo  dell'art.  15  della  legge  n.
          91/1992:
             "Art.  15.  - L'acquisto o riacquisto della cittadinanza
          ha effetto, salvo quanto stabilito dall'art. 13,  comma  3,
          dal  giorno  successivo  a  quello in cui sono adempiute le
          condizioni e le formalita' richieste".
             - Per il testo dell'art. 4,  comma  1,  della  legge  n.
          91/1992 si rimanda alla nota all'art. 3.
             -  Per il testo dell'art. 13, comma 1, lettera a), della
          legge n.  91/1992 si rimanda alla nota all'art. 10.