Art. 13. Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza 1. In applicazione dell'art. 15 della legge, l'acquisto od il riacquisto della cittadinanza, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a), e 13, comma 1, lettera a), della legge, decorrono dal giorno successivo a quello del congedamento.
Note all'art. 13: - Si trascrive il testo dell'art. 15 della legge n. 91/1992: "Art. 15. - L'acquisto o riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalita' richieste". - Per il testo dell'art. 4, comma 1, della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 3. - Per il testo dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 10.