Art. 14. Dichiarazioni di cittadinanza 1. Le dichiarazioni per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza devono essere corredate, oltre che della documentazione rispettivamente indicata negli articoli 3, 8 e 10, anche di eventuali altri documenti necessari a dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni previste dalla legge. 2. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non siano corredate della documentazione prescritta, nel riceverle l'ufficiale dello stato civile o l'autorita' diplomatica o consolare competente invita l'interessato a produrre detta documentazione. 3. La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1, lettera d), e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge. 4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 1, della legge, le dichiarazioni di cui al comma 1 e la prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge devono, in Italia, essere rese dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato risiede o intende stabilire la residenza, ove questa sia stata indicata e non ancora definita la relativa procedura.