Art. 14. 
                    Dichiarazioni di cittadinanza 
  1. Le dichiarazioni per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e  la
rinuncia alla cittadinanza devono essere corredate, oltre  che  della
documentazione rispettivamente indicata negli articoli  3,  8  e  10,
anche di eventuali altri documenti  necessari  a  dimostrare  che  il
dichiarante si trova nelle condizioni previste dalla legge. 
  2. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non  siano  corredate
della documentazione  prescritta,  nel  riceverle  l'ufficiale  dello
stato civile o l'autorita' diplomatica o consolare competente  invita
l'interessato a produrre detta documentazione. 
  3. La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli  3,  comma
4, 13, comma 1, lettera d),  e  14  della  legge  consente  di  poter
successivamente acquistare la cittadinanza soltanto  in  applicazione
degli articoli 5 e 9 della legge. 
  4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 1, della legge, le
dichiarazioni di cui al comma 1 e la prestazione  del  giuramento  di
cui all'art. 10 della legge devono, in Italia,  essere  rese  dinanzi
all'ufficiale  dello  stato  civile  del  comune  dove  l'interessato
risiede o intende  stabilire  la  residenza,  ove  questa  sia  stata
indicata e non ancora definita la relativa procedura.