Art. 15. Sanzioni amministrative 1. L'autorita' competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 della legge e', per il cittadino italiano residente in Italia, il prefetto della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza e, per il cittadino italiano residente all'estero, il prefetto della provincia nel cui territorio e' compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai sensi dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista dal medesimo art. 24 della legge.
Nota all'art. 15: - Si trascrive il testo dell'art. 24 della legge n. 91/1992: "Art. 24. - 1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto della cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, od al raggiungimento della maggiore eta', se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se e' residente all'estero, all'autorita' consolare competente. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle dichiarazioni di cui all'art. 23. 3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000. Competente alla sanzione amministrativa e' il prefetto".