Art. 15. 
                       Sanzioni amministrative 
  1. L'autorita' competente ad applicare la  sanzione  amministrativa
di cui  all'art.  24  della  legge  e',  per  il  cittadino  italiano
residente in Italia, il prefetto della provincia nel  cui  territorio
e' compreso il comune di  residenza  e,  per  il  cittadino  italiano
residente all'estero, il prefetto della provincia nel cui  territorio
e' compreso il comune nei cui registri  deve  essere  trascritta,  ai
sensi dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione  prevista
dal medesimo art. 24 della legge. 
 
          Nota all'art. 15:
             - Si trascrive il testo  dell'art.  24  della  legge  n.
          91/1992:
             "Art.  24.  -  1.  Il  cittadino  italiano,  in  caso di
          acquisto o riacquisto della  cittadinanza  straniera  o  di
          opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto,
          riacquisto  o  opzione, od al raggiungimento della maggiore
          eta', se successivo, comunicazione  mediante  dichiarazione
          all'ufficiale  dello  stato  civile del luogo di residenza,
          ovvero, se e' residente all'estero, all'autorita' consolare
          competente.
             2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla
          medesima disciplina delle dichiarazioni di cui all'art. 23.
             3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma
          1 e' assoggettato alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
          da  L.  200.000  a  L.  2.000.000. Competente alla sanzione
          amministrativa e' il prefetto".