Art. 16. Adempimenti relativi allo stato civile 1. L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorita' competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti. 2. L'autorita' competente, ai sensi del comma 1, e' il sindaco del comune in cui la dichiarazione e' stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2, commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4, comma 2; 11; 13, comma 1, lettere c) e d); 14 e 17 della legge. 3. Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, e' stata ricevuta dall'autorita' diplomatica o consolare, e' questa competente, nelle ipotesi previste nel comma 2, ad operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge. 4. In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento e' il Ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorita' diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta. 5. L'autorita' diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito dell'accertamento. Il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento. Analogamente provvede il Ministero dell'interno nei riguardi dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi gli sono pervenuti dall'autorita' diplomatica o consolare, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche copia della dichiarazione dell'interessato. 6. L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. Provvede altresi' per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta circa l'esito dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita dell'interessato della dichiarazione gia' iscritta o trascritta e della comunicazione anzidetta. 7. La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo deve essere effettuata senza indugio. L'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorita' competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti. 8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all'AIRE del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile. 9. La certificazione di cittadinanza e' rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, in Italia dal sindaco del comune di residenza degli interessati e all'estero dall'autorita' diplomatica o consolare competente per territorio. Non possono essere rilasciati certificati o documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorita' competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perche' tale effetto si sia prodotto.
Note all'art. 16: - Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 3. - Per il testo dell'art. 3, comma 4, della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 14. - Per il testo degli articoli 13 e 17 della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 10. - Per il testo dell'art. 14 della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 12. - Per il testo dell'art. 63 del R.D. n. 1238/1939 si rimanda alla nota all'art. 8.