Art. 17. 
             Certificazione della condizione d'apolidia 
  1. Il Ministero dell'interno  puo'  certificare  la  condizione  di
apolidia,  su  istanza  dell'interessato  corredata  della   seguente
documentazione: 
    a) atto di nascita; 
    b) documentazione relativa alla residenza in Italia; 
    c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide. 
  2. E' facolta' del Ministero dell'interno di richiedere, a  seconda
dei casi, altri documenti.