Art. 17. Certificazione della condizione d'apolidia 1. Il Ministero dell'interno puo' certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione: a) atto di nascita; b) documentazione relativa alla residenza in Italia; c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide. 2. E' facolta' del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.