Art. 18. 
           Regime transitorio delle rinunce al riacquisto 
  1. Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui  all'art.  13,
comma 1, lettera d), della legge possono essere rese alla  competente
autorita' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento qualora effettuate da coloro i quali, non  avendo  ancora
riacquistato la cittadinanza secondo le disposizioni di cui  all'art.
9, primo comma, n. 3, dell'abrogata legge 13  giugno  1912,  n.  555,
abbiano maturato o  maturino  nel  termine  predetto  il  periodo  di
residenza previsto dal citato art. 13, comma 1, lettera d). 
 
          Note all'art. 18:
             -  Per  il  testo dell'art. 13, comma 1, lett. d), della
          legge n.  91/1992 si rimanda alla nota all'art. 10.
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  9  della  legge  n.
          555/1912 sulla cittadinanza italiana:
             "Art.  9. - Chi ha perduto la cittadinanza a norma degli
          articoli 7 e 8 la riacquista:
              1) se presti servizio militare nel Regno o  accetti  un
          impiego dello Stato;
              2)  se  dichiari  di rinunciare alla cittadinanza dello
          Stato  a  cui  appartiene  o  provi  di   aver   rinunziato
          all'impiego  o  al  servizio militare all'estero esercitati
          nonostante il divieto del Governo italiano, ed in  entrambi
          i  casi  abbia  stabilito  o  stabilisca entro l'anno dalla
          rinuncia la propria residenza nel Regno;
              3) dopo due anni di residenza nel Regno se  la  perdita
          della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza
          straniera.
             Tuttavia  nei  casi  indicati  ai  numeri  2) e 3) sara'
          inefficace il riacquisto della cittadinanza se  il  Governo
          lo inibisca. Tale facolta' potra' esercitarsi dal Consiglio
          di  Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle
          condizioni stabilite nei detti numeri 2) e 3)  se  l'ultima
          cittadinanza   straniera  sia  di  uno  Stato  europeo,  ed
          altrimenti entro il termine di sei mesi.
             E'  ammesso  il  riacquisto  della  cittadinanza   senza
          obbligo  di  stabilire la residenza nel Regno, in favore di
          chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza  nello
          Stato  a  cui  apparteneva,  per trasferirla in altro Stato
          estero di cui non assuma la cittadinanza.    In  tale  caso
          pero'   e'   necessaria   la   preventiva  permissione  del
          riacquisto da parte del Governo".