Art. 2. 
 Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello Stato 
  1. Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la
cittadinanza italiana per nascita ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,
lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del Paese  di  origine
dei genitori preveda la trasmissione  della  cittadinanza  al  figlio
nato  all'estero,   eventualmente   anche   subordinandola   ad   una
dichiarazione  di  volonta'  da   parte   dei   genitori   o   legali
rappresentanti  del  minore,  ovvero  all'adempimento  di  formalita'
amministrative da parte degli stessi.