Art. 4. Istanze per l'acquisto della cittadinanza 1. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge dallo straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si trova nelle condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge, anche dei seguenti altri documenti: a) atto di nascita; b) estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso il quale e' stato iscritto o trascritto l'atto; c) certificazione penale rilasciata dagli Stati stranieri di origine e di residenza; d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente. 2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione. 3. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al Ministero dell'interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti altri: a) atto di nascita; b) certificato di situazione di famiglia; c) certificazione penale rilasciata dagli Stati di origine e di residenza. 4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione. 5. E' facolta' del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti. 6. Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in Italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide richiedente la cittadinanza all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente in relazione alla localita' straniera di residenza, che li trasmette entro trenta giorni al Ministero dell'interno. 7. Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge.