Art. 4. 
              Istanze per l'acquisto della cittadinanza 
  1. L'istanza prodotta  ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  dallo
straniero o apolide, coniugato con cittadino  italiano,  deve  essere
corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si
trova nelle condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge, anche
dei seguenti altri documenti: 
    a) atto di nascita; 
    b) estratto per riassunto dai registri di  matrimonio  rilasciato
dal comune italiano presso il quale e' stato  iscritto  o  trascritto
l'atto; 
    c) certificazione penale  rilasciata  dagli  Stati  stranieri  di
origine e di residenza; 
    d)  certificato  di  situazione  di  famiglia  o   documentazione
equipollente. 
  2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa  al  Ministero
dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione. 
  3. L'istanza prodotta  ai  sensi  dell'art.  9  della  legge  dallo
straniero o apolide che vuole ottenere la  cittadinanza  deve  essere
presentata, per il tramite del prefetto della provincia di residenza,
al Ministero  dell'interno  e  corredata,  oltre  che  dei  documenti
necessari a dimostrare che egli si  trova  in  una  delle  condizioni
previste dal detto articolo, dei seguenti altri: 
    a) atto di nascita; 
    b) certificato di situazione di famiglia; 
    c) certificazione penale rilasciata dagli Stati di origine  e  di
residenza. 
  4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa  al  Ministero
dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione. 
  5. E' facolta' del Ministero dell'interno di richiedere, a  seconda
dei casi, altri documenti. 
  6. Quando la legge prescinde dal requisito della residenza  attuale
in Italia, la domanda ed i documenti devono essere  presentati  dallo
straniero  o  apolide  richiedente  la   cittadinanza   all'autorita'
diplomatica  o  consolare  italiana  competente  in  relazione   alla
localita' straniera di  residenza,  che  li  trasmette  entro  trenta
giorni al Ministero dell'interno. 
  7. Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza  di  cui
all'art. 9 della legge devono permanere  sino  alla  prestazione  del
giuramento di cui all'art. 10 della legge.