Art. 5. 
               Reiezione delle istanze di concessione 
  1. L'autorita' competente a respingere  con  proprio  provvedimento
motivato l'istanza prodotta ai  sensi  dell'art.  9  e'  il  Ministro
dell'interno. 
  2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere riproposta dopo un  anno
dall'emanazione del provvedimento stesso. 
 
          Nota all'art. 5:
             - Per il testo dell'art. 9 della  legge  n.  91/1992  si
          rimanda alla nota dell'art. 4.