Art. 5. Reiezione delle istanze di concessione 1. L'autorita' competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 e' il Ministro dell'interno. 2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento stesso.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota dell'art. 4.