Art. 6. 
         Riconoscimento della sentenza straniera di condanna 
  1. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6  della  legge,
il  procedimento  di  riconoscimento  della  sentenza  straniera   di
condanna si considera pendente con la formale richiesta da parte  del
Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri  per  l'avvio
della procedura necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa. 
 
          Note all'art. 6:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 6, comma 4, della
          legge n.  91/1992:
             "Art. 6, comma 4. -  L'acquisto  della  cittadinanza  e'
          sospeso  fino a comunicazione della sentenza definitiva, se
          sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui
          al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonche'
          per  il  tempo  in  cui  e'  pendente  il  procedimento  di
          riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo
          comma 1, lettera b), secondo periodo".
             -  Si  trascrive  il  testo degli articoli 796 e 797 del
          codice  di  procedura  civile,  approvato   con   R.D.   n.
          1443/1940:
             "Art.  796  (Giudice  competente). - Chi vuol far valere
          nello Stato una sentenza straniera  deve  proporre  domanda
          mediante  citazione  davanti alla corte d'appello del luogo
          in cui la sentenza deve avere attuazione.
             La dichiarazione di efficacia (797) puo' essere  chiesta
          in   via   diplomatica  quando  cio'  e'  consentito  dalle
          convenzioni internazionali oppure  dalla  reciprocita'.  In
          questo  caso,  se la parte interessata non ha costituito un
          procuratore,  il  presidente  della  corte  d'appello,   su
          richiesta   del  pubblico  ministero,  nomina  un  curatore
          speciale per proporre la domanda.
             L'intervento   del   pubblico   ministero   e'    sempre
          necessario".
             Art. 797 (Condizioni per la dichiarazione di efficacia).
          -  La  Corte  d'appello  dichiara  con sentenza l'efficacia
          nello Stato della sentenza straniera quando accerta:
              1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza  e'
          stata  pronunciata  poteva  conoscere della causa secondo i
          principi   sulla   competenza    giurisdizionale    vigenti
          nell'ordinamento italiano;
              2)  che la citazione e' stata notificata in conformita'
          alla legge del luogo dove si e' svolto il  giudizio  ed  e'
          stato ad essa assegnato un congruo termine a comparire;
              3)  che le parti si sono costituite in giudizio secondo
          la legge del luogo e la contumacia  e'  stata  accertata  e
          dichiarata validamente in conformita' della stessa legge;
              4)  che  la sentenza e' passata in giudicato secondo la
          legge del luogo con cui e' stata pronunciata;
              5)  che  essa  non  e'  contraria  ad  altra   sentenza
          pronunciata da un giudice italiano;
              6)  che  non e' pendente davanti ad un giudice italiano
          un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse  parti,
          istituito  prima  del passaggio in giudicato della sentenza
          straniera;
              7)  che la sentenza non contiene disposizioni contrarie
          all'ordine pubblico italiano.
             Ai fini dell'attuazione il titolo  e'  costituito  dalla
          sentenza straniera e da quella della corte d'appello che ne
          dichiara l'efficacia".