Art. 6. Riconoscimento della sentenza straniera di condanna 1. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente con la formale richiesta da parte del Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri per l'avvio della procedura necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa.
Note all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 4, della legge n. 91/1992: "Art. 6, comma 4. - L'acquisto della cittadinanza e' sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonche' per il tempo in cui e' pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo". - Si trascrive il testo degli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile, approvato con R.D. n. 1443/1940: "Art. 796 (Giudice competente). - Chi vuol far valere nello Stato una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione. La dichiarazione di efficacia (797) puo' essere chiesta in via diplomatica quando cio' e' consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocita'. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della corte d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda. L'intervento del pubblico ministero e' sempre necessario". Art. 797 (Condizioni per la dichiarazione di efficacia). - La Corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nello Stato della sentenza straniera quando accerta: 1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza e' stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano; 2) che la citazione e' stata notificata in conformita' alla legge del luogo dove si e' svolto il giudizio ed e' stato ad essa assegnato un congruo termine a comparire; 3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo e la contumacia e' stata accertata e dichiarata validamente in conformita' della stessa legge; 4) che la sentenza e' passata in giudicato secondo la legge del luogo con cui e' stata pronunciata; 5) che essa non e' contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano; 6) che non e' pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera; 7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Ai fini dell'attuazione il titolo e' costituito dalla sentenza straniera e da quella della corte d'appello che ne dichiara l'efficacia".