Art. 7. 
                        Notifica e giuramento 
  1. La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza  deve
essere effettuata dall'autorita' competente  ai  sensi  dell'art.  23
della  legge  entro  novanta  giorni  dalla  ricezione  del   decreto
medesimo. 
  2. Il giuramento  di  cui  all'art.  10  della  legge  deve  essere
prestato entro sei mesi dalla notifica all'intestatario  del  decreto
di cui agli articoli 7 e 9 della legge. 
  3. Il giuramento di cui al comma 2 deve essere prestato, in Italia,
dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di  residenza  e,
all'estero, dinanzi all'autorita' diplomatica  o  consolare  italiana
competente per la localita' straniera di residenza, la quale rilascia
all'interessato copia del verbale di giuramento e trasmette copia  di
questo e del decreto di concessione all'ufficiale dello stato  civile
del   comune   della   Repubblica   competente   secondo   le   norme
dell'ordinamento dello stato civile. 
  4. L'ufficiale  dello  stato  civile  dinanzi  al  quale  e'  stato
prestato il giuramento, o al  quale  e'  stata  trasmessa  copia  del
verbale  di  cui  al  comma  3,  provvede  per  la   trascrizione   e
l'annotazione del decreto negli atti dello  stato  civile  e  ne  da'
immediata notizia al Ministero dell'interno. 
  5. Trascorsi sei  mesi  dalla  data  della  notifica  del  decreto,
l'interessato non e' ammesso a prestare giuramento se  non  dimostri,
con la produzione di nuovi documenti al  Ministero  dell'interno,  la
permanenza dei requisiti  in  base  ai  quali  gli  fu  accordata  la
cittadinanza. 
  6. Il giuramento deve essere preceduto dal pagamento della tassa di
concessione governativa e dell'imposta di bollo assolta a norma delle
vigenti disposizioni in materia.