Art. 8. Rinuncia alla cittadinanza 1. All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede. Questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno ed al comune competente, secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita. 2. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza. 3. La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione: a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto; b) certificato di cittadinanza italiana; c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera; d) documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.
Note all'art. 8: - Si trascrive il testo dell'art. 63 del R.D. n. 1238/1939 (Ordinamento dello stato civile): "Art. 63. - Oltre quanto e' prescritto negli articoli 3, 5, 6 e 8 del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, l'autorita' diplomatica o consolare, che ha ricevuto dichiarazioni relative alla cittadinanza delle quali e' prescritta la trascrizione nei registri di cittadinanza del territorio della Repubblica, deve immediatamente trasmettere copia, per il tramite del Ministero degli affari esteri all'ufficio dello stato civile del comune nel quale la trascrizione deve aver luogo. La trascrizione e' eseguita nei registri di cittadinanza nel comune ove il dichiarante ha o intende stabilire la propria residenza, o, in mancanza, in quelli del comune di nascita od infine, se il dichiarante e' nato e residente all'estero, in quelli del comune dal lui indicato, o, in mancanza di indicazioni, in quelli di Roma".