Art. 8. 
                     Rinuncia alla cittadinanza 
  1. All'estero, la rinuncia alla  cittadinanza  deve  farsi  dinanzi
all'autorita' diplomatica o  consolare  italiana  competente  per  il
luogo dove il rinunziante risiede.  Questa  la  iscrive  in  apposito
registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero  dell'interno
ed al comune competente,  secondo  le  norme  dell'ordinamento  dello
stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine  dell'atto
di nascita. 
  2. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza  italiana  deve  essere
fatta  dinanzi  all'ufficiale  dello  stato  civile  del  comune   di
residenza. 
  3.  La  dichiarazione  di  rinuncia  deve  essere  corredata  della
seguente documentazione: 
    a) atto di nascita rilasciato dal comune presso  il  quale  detto
atto risulta iscritto o trascritto; 
    b) certificato di cittadinanza italiana; 
    c)  documentazione  relativa  al  possesso   della   cittadinanza
straniera; 
    d)  documentazione  relativa  alla  residenza   all'estero,   ove
richiesta. 
 
          Note all'art. 8:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  63  del  R.D. n.
          1238/1939 (Ordinamento dello stato civile):
             "Art. 63. - Oltre quanto e' prescritto negli articoli 3,
          5, 6  e  8  del  regio  decreto  2  agosto  1912,  n.  949,
          l'autorita'   diplomatica  o  consolare,  che  ha  ricevuto
          dichiarazioni relative alla  cittadinanza  delle  quali  e'
          prescritta la trascrizione nei registri di cittadinanza del
          territorio    della    Repubblica,    deve   immediatamente
          trasmettere copia,  per  il  tramite  del  Ministero  degli
          affari esteri all'ufficio dello stato civile del comune nel
          quale la trascrizione deve aver luogo.
             La trascrizione e' eseguita nei registri di cittadinanza
          nel  comune  ove  il  dichiarante ha o intende stabilire la
          propria residenza, o, in mancanza, in quelli del comune  di
          nascita  od  infine,  se il dichiarante e' nato e residente
          all'estero, in quelli del comune dal lui  indicato,  o,  in
          mancanza di indicazioni, in quelli di Roma".