Art. 9. 
                       Decreto di intimazione 
  1. L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge e'  fatta
con decreto del Ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno  della
notificazione all'interessato. 
  2. Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine  fissato
dal decreto di intimazione, chi non ha abbandonato, entro il  termine
medesimo, l'impiego o la carica accettati da uno Stato,  da  un  ente
pubblico estero o da  un  ente  internazionale,  ovvero  il  servizio
militare per uno Stato estero. 
 
          Nota all'art. 9:
             -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 12, comma 1, della
          legge numero 91/1992:
             "Art. 12, comma 1. -  Il  cittadino  italiano  perde  la
          cittadinanza se avendo accettato un impiego pubblico od una
          carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un
          ente  internazionale  cui  non  partecipi  l'Italia, ovvero
          prestando servizio  militare  per  uno  Stato  estero,  non
          ottempera,  nel  termine  fissato,  all'intimazione  che il
          Governo italiano puo' rivolgergli di abbandonare l'impiego,
          la carica o il servizio militare".