Art. 9. Decreto di intimazione 1. L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge e' fatta con decreto del Ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione all'interessato. 2. Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero.
Nota all'art. 9: - Si trascrive il testo dell'art. 12, comma 1, della legge numero 91/1992: "Art. 12, comma 1. - Il cittadino italiano perde la cittadinanza se avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano puo' rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare".