Art. 19 Prelazione nella vendita delle quote 1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto nel precedente art. 18, il produttore, socio di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte o di associazioni di produttori, prima di procedere alla vendita della quota di cui e' titolare a produttori non soci, deve darne apposita comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai presidenti della cooperativa e dell'associazione stessa, indicando il prezzo pattuito con il terzo. 2. I predetti presidenti espongono in apposito spazio, nei locali della sede, copia della comunicazione ricevuta, entro il giorno feriale immediatamente successivo. 3. La predetta affissione vale come comunicazione per i soci produttori intressati. 4. I produttori soci interessati all'acquisto della quota inviano a tal fine ai presidenti della cooperativa e dell'associazione un apposito telegramma, dichiarando esplicitamente di volersi avvalere del diritto di prelazione di cui all'art. 10 della legge n. 468/1992. 5. Nel caso in cui, per l'acquisto di una quota, pervengano piu' richieste dirette all'esercizio del diritto di prelazione il presidente determina la priorita' in base a criteri temporali. 6. Qualora le richieste giungano il medesimo giorno, ai fini della determinazione della priorita', il presidente deve tener conto dell'ora di partenza del telegramma medesimo. 7. In caso di mancato esercizio della prelezione, il produttore che cede al terzo la quota oggetto di prelazione e' tenuto ad inviare copia dell'atto di vendita al presidente della cooperativa e al presidente dell'associazione. 8. Ove il prezzo di vendita risulti inferiore a quello indicato nella comunicazione effettuata dal venditore alla cooperativa o all'associazione, alle medesime compete l'azione per il risarcimento del danno, e le stesse potranno applicare nei confronti del venditore provvedimenti disciplinari in conformita' dei rispettivi statuti. 9. Il diritto di prelazione si applica nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 10, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 468/1992.