Art. 19 
                Prelazione nella vendita delle quote 
 
  1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto nel precedente art.
18,   il   produttore,   socio   di   cooperative   di   lavorazione,
trasformazione e raccolta di latte o di associazioni  di  produttori,
prima di procedere alla vendita della quota  di  cui  e'  titolare  a
produttori non soci,  deve  darne  apposita  comunicazione,  mediante
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,   ai   presidenti   della
cooperativa e dell'associazione stessa, indicando il prezzo  pattuito
con il terzo. 
  2. I predetti presidenti espongono in apposito spazio,  nei  locali
della sede, copia  della  comunicazione  ricevuta,  entro  il  giorno
feriale immediatamente successivo. 
  3. La predetta  affissione  vale  come  comunicazione  per  i  soci
produttori intressati. 
  4. I produttori soci interessati all'acquisto della quota inviano a
tal fine ai  presidenti  della  cooperativa  e  dell'associazione  un
apposito telegramma, dichiarando esplicitamente di  volersi  avvalere
del diritto di prelazione di cui all'art. 10 della legge n. 468/1992. 
  5. Nel caso in cui, per l'acquisto di una  quota,  pervengano  piu'
richieste  dirette  all'esercizio  del  diritto  di   prelazione   il
presidente determina la priorita' in base a criteri temporali. 
  6. Qualora le richieste giungano il medesimo giorno, ai fini  della
determinazione  della  priorita',  il  presidente  deve  tener  conto
dell'ora di partenza del telegramma medesimo. 
  7. In caso di mancato esercizio della prelezione, il produttore che
cede al terzo la quota oggetto di prelazione  e'  tenuto  ad  inviare
copia dell'atto di vendita  al  presidente  della  cooperativa  e  al
presidente dell'associazione. 
  8. Ove il prezzo di vendita risulti  inferiore  a  quello  indicato
nella comunicazione  effettuata  dal  venditore  alla  cooperativa  o
all'associazione, alle medesime compete l'azione per il  risarcimento
del danno, e le stesse potranno applicare nei confronti del venditore
provvedimenti disciplinari in conformita' dei rispettivi statuti. 
  9.  Il  diritto  di  prelazione  si  applica  nel  rispetto   delle
condizioni dettate dall'art. 10, comma 2,  lettere  a)  e  b),  della
legge n. 468/1992.