Art. 20 
                         Affitto della quota 
 
  1. Il produttore puo' affittare totalmente o parzialmente la  quota
latte senza alienare  l'azienda  agricola,  nel  rispetto  di  quanto
prescritto dalla normativa comunitaria, dall'art. 10 della  legge  n.
468/1992 e dal presente regolamento. 
  2. Possono essere  concessi  in  affitto  i  soli  quantitativi  di
riferimento indicati come quota A nei bollettini di  cui  all'art.  4
della legge n. 468/1992. 
  3. Per il primo  periodo  di  applicazione  del  regime  (1  aprile
1993-31 marzo 1994), i quantitativi di riferimento di  cui  al  comma
precedente sono quelli assegnati dall'AIMA per mezzo  del  bollettino
n. 3 del 31 luglio 1993. 
  4. L'affitto e' consentito  esclusivamente  per  la  durata  di  un
intero periodo e puo' essere rinnovato solo una volta. 
  5. Decorso il biennio il locatore non  puo'  affittare  la  propria
quota, nemmeno in parte, nel periodo successivo. 
  6. L'affitto della quota latte deve risultare da apposita scrittura
privata, sottoscritta con firme  autenticate  entro  il  30  novembre
dell'anno precedente al periodo cui l'affitto si  riferisce,  che  il
locatario deve inviare in copia, allegata ad apposita  comunicazione,
alla regione ove e' ubicata la propria azienda. 
  7. Comunicazione dell'affitto deve essere altresi' inviata all'AIMA
ed all'associazione di appartenenza. 
  8. Le comunicazioni di cui sopra  devono  essere  effettuate  entro
quindici giorni dalla stipula del contratto di affitto. 
  9. Hanno effetto per il periodo successivo  di  applicazione  delle
quote esclusivamente i contratti di  affitto  conclusi  entro  il  30
novembre di ciascun anno e comunicati alle regioni e  all'AIMA  entro
il 15 dicembre. 
  10.   Le   regioni,   verificata   l'idoneita'    della    predetta
documentazione  ed  il  rispetto  della  normativa,  fanno  pervenire
all'AIMA, entro il 15 gennaio di ciascun anno l'elenco degli  affitti
perfezionatisi  entro  il  30  novembre  dell'anno   precedente   per
l'aggiornamento dei bollettini di  cui  all'art.  4  della  legge  n.
468/1992. 
  11. L'AIMA entro il medesimo termine di cui  al  comma  precedente,
effettua  i  necessari  controlli  al  fine  di  verificare  che   il
quantitativo  di  riferimento  oggetto  di  affitto  corrisponda   al
quantitativo cui ha diritto il produttore locatore in base alla legge
n. 468/1992. 
  12.  Il  controllo  dell'AIMA  puo'  comportare  anche   variazioni
rispetto ai quantitativi indicati nei bollettini di  cui  all'art.  4
della legge n. 468/1992 ove venga riscontrata l'esistenza  di  errori
nel bollettino medesimo. 
  13. La validita' del contratto di affitto e' subordinata  all'esito
dei controlli di cui ai precedenti commi. 
  14. Limitatamente alla campagna in corso, l'AIMA invia entro il  28
febbraio  1994  ai  produttori  ed  alle  regioni  interessate,   una
comunicazione in merito all'esito dei controlli effettuati.