Art. 20 Affitto della quota 1. Il produttore puo' affittare totalmente o parzialmente la quota latte senza alienare l'azienda agricola, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, dall'art. 10 della legge n. 468/1992 e dal presente regolamento. 2. Possono essere concessi in affitto i soli quantitativi di riferimento indicati come quota A nei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992. 3. Per il primo periodo di applicazione del regime (1 aprile 1993-31 marzo 1994), i quantitativi di riferimento di cui al comma precedente sono quelli assegnati dall'AIMA per mezzo del bollettino n. 3 del 31 luglio 1993. 4. L'affitto e' consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e puo' essere rinnovato solo una volta. 5. Decorso il biennio il locatore non puo' affittare la propria quota, nemmeno in parte, nel periodo successivo. 6. L'affitto della quota latte deve risultare da apposita scrittura privata, sottoscritta con firme autenticate entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo cui l'affitto si riferisce, che il locatario deve inviare in copia, allegata ad apposita comunicazione, alla regione ove e' ubicata la propria azienda. 7. Comunicazione dell'affitto deve essere altresi' inviata all'AIMA ed all'associazione di appartenenza. 8. Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate entro quindici giorni dalla stipula del contratto di affitto. 9. Hanno effetto per il periodo successivo di applicazione delle quote esclusivamente i contratti di affitto conclusi entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicati alle regioni e all'AIMA entro il 15 dicembre. 10. Le regioni, verificata l'idoneita' della predetta documentazione ed il rispetto della normativa, fanno pervenire all'AIMA, entro il 15 gennaio di ciascun anno l'elenco degli affitti perfezionatisi entro il 30 novembre dell'anno precedente per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992. 11. L'AIMA entro il medesimo termine di cui al comma precedente, effettua i necessari controlli al fine di verificare che il quantitativo di riferimento oggetto di affitto corrisponda al quantitativo cui ha diritto il produttore locatore in base alla legge n. 468/1992. 12. Il controllo dell'AIMA puo' comportare anche variazioni rispetto ai quantitativi indicati nei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992 ove venga riscontrata l'esistenza di errori nel bollettino medesimo. 13. La validita' del contratto di affitto e' subordinata all'esito dei controlli di cui ai precedenti commi. 14. Limitatamente alla campagna in corso, l'AIMA invia entro il 28 febbraio 1994 ai produttori ed alle regioni interessate, una comunicazione in merito all'esito dei controlli effettuati.