Art. 10.
l. Dopo l'articolo 640-bis del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 640-ter.  -  (Frode  informatica).  -  Chiunque,  alterando  in
qualsiasi   modo   il  funzionamento  di  un  sistema  informatico  o
telematico o intervenendo senza diritto con  qualsiasi  modalita'  su
dati,  informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o
telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi  a
tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.
La  pena  e'  della  reclusione da uno a cinque anni e della multa da
lire seicentomila a tre milioni  se  ricorre  una  delle  circostanze
previste  dal  numero 1 ) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero
se il fatto e' commesso con abuso della  qualita'  di  operatore  del
sistema.    Il  delitto  e'  punibile a querela della persona offesa,
salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma  o
un'altra circostanza aggravante".