Art. 11.
Dopo l'articolo 266 del codice di procedura  penale  e'  inserito  il
seguente:
"Art.  266-bis.  -  (Intercettazioni di comunicazioni informatiche oe
telematiche). -  1.  Nei  procedimenti  relativi  ai  reati  indicati
nell'articolo  266,  nonche'  a quelli commessi mediante l'impiego di
tecnologie    informatiche    o    telematiche,     e'     consentita
l'intercettazione  del  flusso  di  comunicazioni  relativo a sistemi
informatici o telematici ovvero intercorrente tra piu' sistemi".