Art. 11. Dopo l'articolo 266 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 266-bis. - (Intercettazioni di comunicazioni informatiche oe telematiche). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonche' a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, e' consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra piu' sistemi".