Art. 12.
1. L'articolo 268 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis.  Quando  si  procede  a  intercettazione   di   comunicazioni
informatiche  o  telematiche, il pubblico ministero puo' disporre che
le operazioni siano compiute anche mediante impianti  appartenenti  a
privati";
b) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"6. Ai difensori delle parti e' immediatamente dato avviso che, entro
il  termine  fissato  a  norma  dei  commi  4  e 5, hanno facolta' di
esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni  ovvero  di  prendere
cognizione  dei  flussi  di comunicazioni informatiche o telematiche.
Scaduto  il  termine,  il  giudice   dispone   l'acquisizione   delle
conversazioni   o   dei   flussi   di  comunicazioni  informatiche  o
telematiche indicati dalle parti,  che  non  appaiano  manifestamente
irrilevanti,   procedendo   anche  di  ufficio  allo  stralcio  delle
registrazioni e dei verbali di cui e' vietata l'utilizzazione.
Il  pubblico ministero e i difensori  hanno  diritto  di  partecipare
allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.
7  Il  giudice  dispone la trascrizione integrale delle registrazioni
ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni  contenute
nei  flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire,
osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento
delle perizie.   Le  trascrizioni  o  le  stampe  sono  inserite  nel
fascicolo per il dibattimento
8  I  difensori  possono  estrarre  copia  delle  trascrizioni e fare
eseguire la trasposizione della registrazione  su  nastro  magnetico.
In  caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche i difensori possono richiedere copia su  idoneo  supporto
dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma
7".
 
          Nota all'art. 12:
             - Il testo dell'art. 268 del codice di procedura penale,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.   268  (Esecuzione  delle  operazioni).  -  1.  Le
          comunicazioni   interessate   sono   registrate   e   delle
          operazioni e' redatto verbale (135; att. 89).
             2.  Nel  verbale  e' trascritto, anche sommariamente, il
          contenuto delle comunicazioni intercettate.
             3. Le operazioni possono essere compiute  esclusivamente
          per  mezzo  degli  impianti  installati nella procura della
          Repubblica  (att.  90).  Tuttavia,  quando  tali   impianti
          risultano  insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali
          ragioni di urgenza, il pubblico  ministero  puo'  disporre,
          con  provvedimento motivato, il compimento delle operazioni
          mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione  alla
          polizia giudiziaria.
              3-bis.   Quando   si   procede   a  intercettazione  di
          comunicazioni  informatiche  o  telematiche,  il   pubblico
          ministero  puo'  disporre  che le operazioni siano compiute
          anche mediante impianti appartenenti a privati.
             4. I verbali  e  le  registrazioni  sono  immediatamente
          trasmessi  al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla
          conclusione  delle  operazioni,  essi  sono  depositati  in
          segreteria   insieme   ai   decreti   che  hanno  disposto,
          autorizzato,  convalidato  o  prorogato  l'intercettazione,
          rimanendovi per il tempo fissato  dal  pubblico  ministero,
          salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
             5.  Se  dal  deposito puo' derivare un grave pregiudizio
          per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero
          a  ritardarlo  non  oltre  la   chiusura   delle   indagini
          preliminari.
             6.  Ai  difensori  delle  parti  e'  immediatamente dato
          avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4  e
          5,  hanno  facolta'  di  esaminare  gli atti e ascoltare le
          registrazioni ovvero di prendere cognizione dei  flussi  di
          comunicazioni   informatiche   o  telematiche.  Scaduto  il
          termine,   il   giudice   dispone   l'acquisizione    delle
          conversazioni  o dei flussi di comunicazioni informatiche o
          telematiche  idicati  dalle   parti,   che   non   appaiono
          manifestamente  irrilevanti,  procedendo  anche  di ufficio
          allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di  cui  e'
          vietata   l'utilizzazione.   Il   pubblico  ministero  e  i
          difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono
          avvisati almeno ventiquattro ore prima.
              7. Il giudice dispone la trascrizione  integrale  delle
          registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle
          informazioni   contenute   nei   flussi   di  comunicazioni
          informatiche o  telematiche  da  acquisire,  osservando  le
          forme,  i  modi  e  le garanzie previsti per l'espletamento
          delle perizie. Le trascrizioni o le  stampe  sono  inserite
          nel fascicolo per il dibattimento.
              8.   I   difensori   possono   estrarre   copia   delle
          trascrizioni  e  fare  eseguire  la   trasposizione   della
          registrazione    su    nastro   magnetico.   In   caso   di
          intercettazione di flussi di comunicazioni  informatiche  o
          telematiche  i difensori possono richiedere copia su idoneo
          supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa
          prevista dal comma 7".