Art. 13
Al comma 1 dell'articolo 25-ter  del  decreto-legge  8  giugno  1992,
n.306,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, dopo le parole: "e di altre  forme  di  telecomunicazione"  sono
inserite  le seguenti: "ovvero del flusso di comunicazioni relativo a
sistemi informatici o telematici".
La presente legge, munita del  sigillo  dello  Stato  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E fatto  obbligo  a  chiunque  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 23 dicembre 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  CONSO,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
   Visto, il Guardasigilli: CONSO
                                  ----------
 
           Nota all'art. 13:
            -  Il  testo dell'art. 25- ter del D.L. n. 306/1992, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 25-ter (Intercettazioni preventive).  -  1.  Fermo
          quanto previsto dall'art. 226 delle norme di attuazione, di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          approvate  con  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
          su richiesta del Ministro dell'interno o, per  sua  delega,
          del  direttore della Direzione investigativa antimafia, dei
          responsabili a livello  centrale  dei  servizi  centrali  e
          interprovinciali  di  cui  all'art.   12 del D.L. 13 maggio
          1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
          luglio 1991, n. 203, o del questore, il  procuratore  della
          Repubblica  presso il tribunale del capoluogo del distretto
          ove le operazioni devono essere eseguite  puo'  autorizzare
          con    decreto   l'intercettazione   di   conversazioni   o
          comunicazioni   telefoniche   e   di   altre    forme    di
          telecomunicazione,   ovvero  del  flusso  di  comunicazioni
          relativo  a  sistemi  informatici  o  telematici,   nonche'
          l'intercettazione  di  comunicazioni  tra presenti anche se
          queste avvengono nei luoghi indicati  dall'art.    614  del
          codice  penale,  quando  le  intercettazioni medesime siano
          necessarie per l'attivita' di prevenzione e di informazione
          in  ordine  ai  delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis,
          del codice di procedura penale.
             2. La  durata  delle  operazioni  non  puo'  superare  i
          quaranta  giorni,  ma puo' essere prorogata dal procuratore
          della  Repubblica  con   decreto   motivato   per   periodi
          successivi   di   venti   giorni,   qualora   permangono  i
          presupposti indicati nel comma 1. Su richiesta dei soggetti
          legittimati ai sensi del medesimo comma 1,  il  procuratore
          della  Repubblica  puo'  autorizzare  che  le operazioni di
          intercettazioni siano  eseguite  con  impianti  diversi  da
          quelli esistenti presso la procura della Repubblica.
             3.  Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni
          sono  privi  di  ogni  valore  ai  fini   processuali.   Le
          registrazioni,  una  volta  ultimate  le  operazioni,  sono
          trasmesse  al   procuratore   della   Repubblica   che   ha
          autorizzato le operazioni stesse".