Art. 13 Al comma 1 dell'articolo 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "e di altre forme di telecomunicazione" sono inserite le seguenti: "ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici". La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CONSO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: CONSO ----------
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 25- ter del D.L. n. 306/1992, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 25-ter (Intercettazioni preventive). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del Ministro dell'interno o, per sua delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili a livello centrale dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite puo' autorizzare con decreto l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, nonche' l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per l'attivita' di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. 2. La durata delle operazioni non puo' superare i quaranta giorni, ma puo' essere prorogata dal procuratore della Repubblica con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangono i presupposti indicati nel comma 1. Su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi del medesimo comma 1, il procuratore della Repubblica puo' autorizzare che le operazioni di intercettazioni siano eseguite con impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica. 3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni, una volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni stesse".