Art. 2.
1. L'articolo 420 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 420. - (Attentato a impianti di pulbblica utilita'). - Chiunque
commette un fatto diretto a danneggiare  o  distruggere  impianti  di
pubblica  utilita',  e'  punito,  salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma si applica  anche  a  chi  commette  un
fatto  diretto  a  danneggiare  o  distruggere  sistemi informatici o
telematici  di  pubblica  utilita',  ovvero  dati,   informazioni   o
programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.
Se  dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto
o del sistema, dei dati, delle informazioni o  dei  programmi  ovvero
l'interruzione  anche  parziale del funzionamento dell'impianto o del
sistema la pena e' della reclusione da tre a otto anni".