Art. 3.
1. dopo l'articolo 491 del codice penale e' inserito il seguente:
"Arl. 491-bis. - (Documenti informatici). - Se alcuna delle  falsita'
previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico
o  privato,  si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti
rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.  A tal fine
per documento informatico si intende qualunque  supporto  informatico
contenente   dati   o  informazioni  aventi  efficacia  probatoria  o
programmi specificamente destinati ad elaborarli.