Art. 4.
1.  Dopo  l'articolo  615-bis  del  codice  penale  sono  inseriti  i
seguenti:
"Art.  615-ter.  -  (Accesso  abusivo  ad  un  sistema  informatico o
telematico). - Chiunque  abusivamente  si  introduce  in  un  sistema
informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si
mantiene contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni:
1)  se  il  fatto  e'  commesso  da  un  pubblico  ufficiale  o da un
incaricato di un pubblico  servizio,  con  abuso  dei  poteri  o  con
violazione  dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi
esercita anche abusivamente la professione di investigatore  privato,
o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
2)  se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o
alle persone, ovvero se e' palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema
o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento,  ovvero  la
distruzione  o  il  danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei
programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e  secondo  riguardino  sistemi
informatici  o telematici di interesse militare o relativi all'ordine
pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o  alla  protezione
civile o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente,
della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel  caso  previsto  dal primo comma il delitto e' punibile a querela
della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Art. 615-quater. - (Detenzione e  diffusione  abusiva  di  codici  di
accesso  a  sistemi informatici o telematici). - Chiunque, al fine di
procurare a se' o ad altri un profitto o  di  arrecare  ad  altri  un
danno,  abusivamente  si  procura,  riproduce,  diffonde,  comunica o
consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un
sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza,  o
comunque  fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo,
e' punito con la reclusione sino ad un anno e con  la  multa  sino  a
lire dieci milioni.
La  pena  e' della reclusione da uno a due anni e della multa da lire
dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze  di
cui ai numeri l) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
Art.  615-quinquies. - (Diffusione di programmi diretti a danneggiare
o interrompere un sistema informatico). - Chiunque diffonde, comunica
o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto,
avente per scopo o  per  effetto  il  danneggiamento  di  un  sistema
informatico  o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti
o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione,  totale  o  parziale,  o
l'alterazione del suo funzionamento, e' punito con la reclusione sino
a due anni e con la multa sino a lire venti milioni".