Art. 5
1 Nell'articolo 616 del codice penale, il quarto comma e'  sostituito
dal seguente:
"Agli   effetti   delle   disposizioni   di   questa   sezione,   per
"corrispondenza"   si   intende   quella   epistolare,   telegrafica,
telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra
forma di comunicazione a distanza"
 
          Nota all'art. 5:
             -  Il  testo  dell'art.  616  del  codice  penale,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 616 (Violazione,  sottrazione  e  soppressione  di
          corrispondenza). - Chiunque prende cognizione del contenuto
          di  una  corrispondenza  chiusa,  a lui non diretta, ovvero
          sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da  altri
          prendere  cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a
          lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la  distrugge
          o  sopprime,  e'  punito, se il fatto non e' preveduto come
          reato da altra disposizione di  legge,  con  la  reclusione
          fino  a  un  anno  o con la multa da lire sessantamila a un
          milione.
             Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto  o
          in  parte, il contenuto della corrispondenza, e' punito, se
          dal  fatto  deriva  nocumento  ed  il  fatto  medesimo  non
          costituisce  un  piu' grave reato, con la reclusione fino a
          tre anni.
             Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
             Agli effetti delle disposizioni di questa  sezione,  per
          'corrispondenza' si intende quella epistolare, telegrafica,
          telefonica,  informatica o telematica ovvero effettuata con
          ogni altra forma di comunicazione a distanza".