Art 6.
1.  Dopo  l'articolo  617-ter  del  codice  penale  sono  inseriti  i
seguenti:
"Art.  617-quater.  -  (Intercettazione,  impedimento  o interruzione
illecita di comunicazioni informatiche  o  telematiche).  -  Chiunque
fraudolentemente  intercetta  comunicazioni  relative  ad  un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero  le
impedisce  o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la  stessa  pena  si
applica  a  chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione
al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di
cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo  sono  punibili  a  querela
della persona offesa.
Tuttavia  si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a
cinque anni se il fatto e' commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico  utilizzato  dallo
Stato  o  da  altro  ente  pubblico  o  da  impresa esercente servizi
pubblici o di pubblica necessita';
2) da un pubblico  ufficiale  o  da  un  incaricato  di  un  pubblico
servizio,  con  abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti
alla funzione o al servizio,  ovvero  con  abuso  della  qualita'  di
operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore
privato.
Art.  617-quinquies.  -  (Installazione  di  apparecchiature  atte  a
intercettare, impedire od interrompere comunicazioni  informatiche  o
telematiche).  - Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, in-
stalla apparecchiature atte ad intercettare, impedire o  interrompere
comunicazioni  relative ad un sistema informatico o telematico ovvero
intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito con la reclusione da uno  a
quattro anni
La  pena  e'  della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti
dal quarto comma dell'aricolo 617-quater.
Art. 617-sexies. - (Falsificazione, alterazione  o  soppressione  del
contenuto  di  comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque,
al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di  arrecare  ad
altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o
in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna
delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o
intercorrenti  tra  piu'  sistemi, e' punito, qualora ne faccia uso o
lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno  a  quattro
anni.
La  pena  e'  della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti
dal quarto comma dell'articolo 617-quater.