Art. 7.
1. Nell'articolo 621 del  codice  penale,  dopo  il  primo  comma  e'
inserito il seguente:
"Agli effetti della disposizione di cui al primo comma e' considerato
documento  anche  qualunque  supporto  informatico  contenente  dati,
informazioni o programmi".
 
          Nota all'art. 7:
             -  Il  testo  dell'art.  621  del  codice  penale,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.   621  (Rivelazione  del  contenuto  di  documenti
          segreti).  -  Chiunque,  essendo  venuto   abusivamente   a
          cognizione  del  contenuto,  che debba rimanere segreto, di
          altrui  atti  o  documenti,   pubblici   o   privati,   non
          costituenti  corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa,
          ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto,  e'  punito,
          se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre
          anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
             Agli effetti della disposizione di cui al primo comma e'
          considerato  documento anche qualunque supporto informatico
          contenente dati, informazioni o programmi.
             Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".