Art. 7. 1. Nell'articolo 621 del codice penale, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Agli effetti della disposizione di cui al primo comma e' considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi".
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 621 del codice penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 621 (Rivelazione del contenuto di documenti segreti). - Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma e' considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".