Art. 9.
1. Dopo l'articolo 635 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art.  635-bis.  -   (Danneggiamento   di   sistemi   informatici   e
telematici).  -  Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in
parte, inservibili sistemi informatici o  telematici  altrui,  ovvero
programmi,  informazioni o dati altrui, e' punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, con la reclusione da  sei  mesi  a  tre
anni.
Se  ricorre  una  o  piu'  delle  circostanze di cui al secondo comma
dell'articolo 635, ovvero se il fatto e'  commesso  con  abuso  della
qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno
a quattro anni.