Art. 2.
                       (Interventi preventivi)
1.  Ai  fini della prevenzione e della diagnosi precoce della fibrosi
cistica e delle sue complicanze,  le  regioni  indicano  alle  unita'
sanitarie locali, tenuto conto di criteri e metodologie stabiliti con
atto  di  indirizzo  e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo S
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sentito l'Istituto superiore di
sanita', gli interventi operativi piu' idonei per:
a) individuare le fasce di popolazione portatrici  asintomatiche  con
rischio di trasmettere la malattia;
b) adottare strategie di diagnosi precoce in tutti i nati;
c)  programmare gli interventi sanitari conseguenti alle attivita' di
cui alle lettere a) e b).
 
          Nota all'art. 2:
             -  Il  testo  dell'art.  5  della  legge   n.   833/1978
          (Istituzione   del  Servizio  sanitario  nazionale)  e'  il
          seguente:
             "Art.  5  (Indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'
          amministrative  regionali).  -  La  funzione di indirizzo e
          coordinamento delle attivita' amministrative delle  regioni
          in  materia  sanitaria,  attinente ad esigenze di carattere
          unitario,  anche  con  riferimento  agli  obiettivi   della
          programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e
          di  efficacia  della  spesa  sanitaria nonche' agli impegni
          derivanti  dagli  obblighi  internazionali  e   comunitari,
          spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui
          si  provveda  con  legge  o con atto avente forza di legge,
          mediante  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio,  d'intesa con il
          Ministro della  sanita',  sentito  il  Consiglio  sanitario
          nazionale.
             Fuori  dei  casi in cui si provveda con legge o con atto
          avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al
          precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal
          Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la
          programmazione economica (CIPE), per la determinazione  dei
          criteri  operativi  nelle materie di sua competenza, oppure
          al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa  con  il
          Ministro   della   sanita'   quando  si  tratti  di  affari
          particolari.
             Il  Ministro  della  sanita'  esercita   le   competenze
          attribuitegli  dalla  presente  legge ed emana le direttive
          concernenti le attivita' delegate alle regioni.
             In  caso  di  persistente   inattivita'   degli   organi
          regionali  nell'esercizio  delle funzioni delegate, qualora
          l'inattivita'  relativa  alle  materie  delegate   riguardi
          adempimenti  da  svolgersi entro termini perentori previsti
          dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi,  il
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro della
          sanita', dispone  il  compimento  degli  atti  relativi  in
          sostituzione dell'amministrazione regionale.
             Il Ministro della sanita' e le amministrazioni regionali
          sono  tenuti  a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni
          notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni".