Art. 4.
                         (Tessera personale)
1.  Al cittadino affetto da fibrosi cistica e' rilasciata, dal centro
di cui al comma 2 dell'articolo 3, una tessera personale che  attesta
l'esistenza   della   malattia.   Il   modello   della  tessera  deve
corrispondere alle indicazioni stabilite  con  decreto  del  Ministro
della  sanita', da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. La tessera di cui al comma 1 riporta, nella  forma  piu'  adeguata
per  una  lettura automatizzata, le patologie e le complicanze corre-
late alla malattia di base; qualora il malato sia affetto da  diabete
secondario  a  fibrosi cistica, tale tessera e' sostitutiva di quella
prevista per i diabetici dall'articolo 4 della legge 16  marzo  1987,
n. 115.
3. I cittadini muniti della tessera personale di cui al comma 1 hanno
diritto alle prestazioni previste dal comma 1 dell'articolo 3.
4.  In  via  transitoria, fino al rilascio della tessera personale di
cui al comma 1, la tessera e' sostituita da certificazione rilasciata
da un centro di cui al comma 2 dell'articolo 3.
 
          Nota all'art. 4:
             - Il testo all'art. 4 della citata legge n. 115/1987  e'
          il seguente:
             "Art.  4. - 1. Ogni cittadino affetto da diabete mellito
          deve  essere  fornito  di  tessera  personale  che  attesta
          l'esistenza  della  malattia  diabetica. Il modello di tale
          tessera deve corrispondere  alle  indicazioni  che  saranno
          stabilite  dal  Ministro della sanita' entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.
             2. I cittadini muniti della tessera personale di cui  al
          comma   1  hanno  diritto,  su  prescrizione  medica,  alla
          fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici di
          cui all'art. 3".