Art. 4. (Tessera personale) 1. Al cittadino affetto da fibrosi cistica e' rilasciata, dal centro di cui al comma 2 dell'articolo 3, una tessera personale che attesta l'esistenza della malattia. Il modello della tessera deve corrispondere alle indicazioni stabilite con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La tessera di cui al comma 1 riporta, nella forma piu' adeguata per una lettura automatizzata, le patologie e le complicanze corre- late alla malattia di base; qualora il malato sia affetto da diabete secondario a fibrosi cistica, tale tessera e' sostitutiva di quella prevista per i diabetici dall'articolo 4 della legge 16 marzo 1987, n. 115. 3. I cittadini muniti della tessera personale di cui al comma 1 hanno diritto alle prestazioni previste dal comma 1 dell'articolo 3. 4. In via transitoria, fino al rilascio della tessera personale di cui al comma 1, la tessera e' sostituita da certificazione rilasciata da un centro di cui al comma 2 dell'articolo 3.
Nota all'art. 4: - Il testo all'art. 4 della citata legge n. 115/1987 e' il seguente: "Art. 4. - 1. Ogni cittadino affetto da diabete mellito deve essere fornito di tessera personale che attesta l'esistenza della malattia diabetica. Il modello di tale tessera deve corrispondere alle indicazioni che saranno stabilite dal Ministro della sanita' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I cittadini muniti della tessera personale di cui al comma 1 hanno diritto, su prescrizione medica, alla fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici di cui all'art. 3".