Art. 5. (Assistenza ospedaliera e domiciliare) 1. I centri di cui al comma 2 dell'articolo 3 provvedono alla cura e alla riabilitazione dei malati di fibrosi cistica sia in regime ospedaliero, sia in regime ambulatoriale e di day-hospital, sia a domicilio. 2. Le cure a domicilio sono assicurate in regime di ospedalizzazione domiciliare continuativa, su richiesta del paziente o del suo tutore, con la collaborazione del medico di libera scelta e con il sostegno di personale medico, infermieristico e riabilitativo, nonche' di personale operante nel campo dell'assistenza sociale, adeguatamente preparato dai centri di cui al comma 2 dell'articolo 3. 3 Al fine di facilitare il trattamento di cura e di riabilitazione e' consentita per la terapia della fibrosi cistica la prescrizione multipla di farmaci di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 1 febbraio 1989, n. 37
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 1, comma 9, della legge n. 37/1989 (Contenimento della spesa sanitaria) e' il seguente: "Art. 1 (Misure in materia di assistenza farmaceutica). (Omissis). 9. Il limite di prescrizione di due pezzi per ricetta e' abrogato nei confronti dei soggetti affetti da patologie croniche, individuate con decreto del Ministro della sanita', adeguatamente certificate dal medico di famiglia. (Omissis)".