Art. 5.
               (Assistenza ospedaliera e domiciliare)
1.  I centri di cui al comma 2 dell'articolo 3 provvedono alla cura e
alla riabilitazione dei malati  di  fibrosi  cistica  sia  in  regime
ospedaliero,  sia  in  regime  ambulatoriale e di day-hospital, sia a
domicilio.
2. Le cure a domicilio sono assicurate in regime di  ospedalizzazione
domiciliare continuativa, su richiesta del paziente o del suo tutore,
con  la  collaborazione del medico di libera scelta e con il sostegno
di personale medico,  infermieristico  e  riabilitativo,  nonche'  di
personale  operante  nel campo dell'assistenza sociale, adeguatamente
preparato dai centri di cui al comma 2 dell'articolo 3.
3 Al fine di facilitare il trattamento di cura e di riabilitazione e'
consentita per la  terapia  della  fibrosi  cistica  la  prescrizione
multipla  di  farmaci  di  cui all'articolo 1, comma 9, della legge 1
febbraio 1989, n. 37
 
          Nota all'art. 5:
             - Il testo dell'art. 1, comma 9, della legge n.  37/1989
          (Contenimento della spesa sanitaria) e' il seguente:
             "Art. 1 (Misure in materia di assistenza farmaceutica).
             (Omissis).
             9. Il limite di prescrizione di due pezzi per ricetta e'
          abrogato  nei  confronti  dei soggetti affetti da patologie
          croniche,  individuate  con  decreto  del  Ministro   della
          sanita', adeguatamente certificate dal medico di famiglia.
             (Omissis)".