Art. 8.
              (Servizio militare e servizi sostitutivi)
1. I cittadini affetti da fibrosi cistica sono esonerati dal servizio
militare e dai servizi sostitutivi di esso.
2.  Per  l'esenzione  di  cui al comma 1 fa fede la certificazione di
malattia redatta da un centro di cui al comma 2 dell'articolo 3, o da
una struttura  ospedaliera  o  universitaria  coordinata  dal  centro
stesso ai sensi del comma 5 dell'articolo 3