Art. 9 (Associazioni di volontariato) 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge, i centri di cui al comma 2 dell'articolo 3 e le unita' sanitarie locali si avvalgono della collaborazione e del sostegno delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
Nota all'art. 9: - La legge n. 266/1991 reca: "Legge-quadro sul volontariato".