Art. 9
                   (Associazioni di volontariato)
1.  Per il raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge,
i centri di cui al comma 2 dell'articolo  3  e  le  unita'  sanitarie
locali  si  avvalgono  della  collaborazione  e  del  sostegno  delle
associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti  dalla
legge 11 agosto 1991, n. 266.
 
          Nota all'art. 9:
             -   La   legge   n.  266/1991  reca:  "Legge-quadro  sul
          volontariato".