Art. 2.
                    (Entita' della somma dovuta).
1.  La  somma  dovuta  come sanzione amministrativa per le violazioni
indicate nell'articolo 1, comma 1, e' cosi' determinata:
a) da lire un milione a lire sei milioni per  le  violazioni  di  cui
alla lettera l);
b)  da  lire  cinquecentomila  a  lire  tre milioni per le violazioni
indicate nelle lettere  a),  c),  d)  ed  h)  e  per  quelle  di  cui
all'articolo  114, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;
c)  da  lire  duecentomila  a  lire  un  milione  duecentomila per le
violazioni di cui alla lettera i) e per quelle  di  cui  all'articolo
114,  terzo  e quinto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938,
n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.
973, e successive modificazioni;
d) in misura pari alla sanzione amministrativa stabilita dal comma  1
dell'articolo   195   del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  29  marzo  1973  n.  156,  e  successive
modificazioni, elevata del triplo quanto all'ammontare minimo, per le
violazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo;
e)  in misura pari alla multa stabilita per le violazioni di cui alle
lettere e) ed f);
f)  in  misura  pari  all'ammenda  rispettivamente  stabilita   dalle
disposizioni  di  cui  agli  articoli 5-quinquies, primo comma, terzo
periodo,  17,  ultimo  comma,  secondo  periodo,  18  e  18-ter,  del
decreto-legge  8  aprile  1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, per le
violazioni di cui alla lettera m).