Art. 2. (Entita' della somma dovuta). 1. La somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, e' cosi' determinata: a) da lire un milione a lire sei milioni per le violazioni di cui alla lettera l); b) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per le violazioni indicate nelle lettere a), c), d) ed h) e per quelle di cui all'articolo 114, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni; c) da lire duecentomila a lire un milione duecentomila per le violazioni di cui alla lettera i) e per quelle di cui all'articolo 114, terzo e quinto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni; d) in misura pari alla sanzione amministrativa stabilita dal comma 1 dell'articolo 195 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156, e successive modificazioni, elevata del triplo quanto all'ammontare minimo, per le violazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo; e) in misura pari alla multa stabilita per le violazioni di cui alle lettere e) ed f); f) in misura pari all'ammenda rispettivamente stabilita dalle disposizioni di cui agli articoli 5-quinquies, primo comma, terzo periodo, 17, ultimo comma, secondo periodo, 18 e 18-ter, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, per le violazioni di cui alla lettera m).