Art. 4.
                (Disposizioni finali e transitorie).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge
si  applicano  anche alle violazioni commesse anteriormente alla data
della sua entrata in vigore quando il  procedimento  penale  non  sia
stato  definito  con  sentenza  passata  in  giudicato  o con decreto
irrevocabile.
2. Per quanto non espressamente  previsto  nella  presente  legge  si
applicano  le  disposizioni  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, in quanto compatibili.
3. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del
Presidente  del  Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
indicati  gli  uffici  periferici  ai  quali  deve  essere inviato il
rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 28 dicembre 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  CONSO,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO
 
          Note all'art. 4:
             -  La  legge  n.  689/1981  reca:  "Modifiche al sistema
          penale".
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  predetta  legge   n.
          689/1981, e' il seguente:
             "Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato
          effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o
          l'agente  che ha accertato la violazione, salvo che ricorra
          l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare  rapporto,
          con  la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
          all'ufficio periferico cui sono  demandati  attribuzioni  e
          compiti  del  Ministero  nella  cui  competenza  rientra la
          materia  alla  quale  si  riferisce  la  violazione  o,  in
          mancanza, al prefetto.
             Deve  essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle  violazioni  previste  dal  T.U.  delle  norme   sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
          n.  393, dal T.U. per la tudela delle strade, approvato con
          R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740,  e  dalla  legge  20  giugno
          1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
             Nelle  materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
             Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali
          il  rapporto  e' presentato, rispettivamente, al presidente
          della giunta provinciale o al sindaco.
             L'ufficio  territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione.
             Il  funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro.
             Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
          centottanta   giorni  dalla  pubblicazione  della  presente
          legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,  n.  407,
          saranno   indicati   gli   uffici  periferici  dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza.
             Con il decreto indicato  nel  comma  precedente  saranno
          stabilite   le   modalita'   relative   all'esecuzione  del
          sequestro previsto dall'art.   13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna   delle   cose   sequestrate,   alla  custodia  ed
          all'eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le   regioni,   per   le   materie   di   loro  competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente".