Art. 3. 
  1. La differenza tra il netto patrimoniale  risultante  dall'ultimo
bilancio approvato e il patrimonio  netto  rivalutato  potra'  essere
imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva  o  al  capitale
sociale. Possono altresi' ricostituirsi, in  tutto  o  in  parte,  le
riserve risultanti nel patrimonio netto di  cui  al  bilancio  al  31
dicembre mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico  e
fiscale. 
  2. L'assemblea della societa' concessionaria del servizio  pubblico
radiotelevisivo  adotta  le  conseguenti  deliberazioni  relative  al
capitale sociale e alle riserve di cui al comma 1.