Art. 3. 1. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato e il patrimonio netto rivalutato potra' essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Possono altresi' ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto di cui al bilancio al 31 dicembre mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale. 2. L'assemblea della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti deliberazioni relative al capitale sociale e alle riserve di cui al comma 1.