Art. 8. 
  1. Il controllo della gestione sociale e' effettuato, a norma degli
articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio  sindacale
composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente  del
collegio sindacale e' il direttore  generale  dell'I.R.I.  o  un  suo
delegato; un sindaco effettivo e uno  supplente  sono  designati  dal
Ministro del tesoro;  un  sindaco  effettivo  e  uno  supplente  sono
designati  dal  Ministro  delle  poste  e  delle   telecomunicazioni.
L'assemblea  dei  soci  deve  essere  convocata  per  la  nomina  dei
componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Le incompatibilita' previste dall'articolo 7,  comma  1,  per  i
membri  del  consiglio  di  amministrazione  valgono  anche   per   i
componenti del collegio sindacale. 
  3.  L'articolo  7  del  decreto-legge  6  dicembre  1984,  n.  807,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e'
abrogato.