Art. 9. 
  1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica
delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto
1990, n. 223, il Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni
stipula una convenzione di durata triennale,  con  un  concessionario
per la  radiodiffusione  sonora  in  ambito  nazionale  in  grado  di
garantire con  gli  impianti  gia'  disponibili  la  copertura  della
maggior parte del territorio nazionale. 
  2. La convenzione di cui al comma 1 dovra' prevedere  l'impegno  da
parte  della  concessionaria  a   trasmettere   per   ogni   impianto
nell'orario tra le 8.00 e le ore 21.00 almeno il sessanta  per  cento
del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere alle sedute
d'aula. Tali trasmissioni non possono essere  interrotte  da  annunci
pubblicitari o politici. La  convenzione  e'  rinnovabile  fino  alla
completa realizzazione da parte della concessionaria  pubblica  della
rete  radiofonica  riservata  esclusivamente  alla  trasmissione  dei
lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1,  della  legge  6
agosto 1990, n. 223. 
  3. La scelta del concessionario avverra' sulla  base  dei  seguenti
criteri: 
   a) precedenti attivita' di informazione di interesse generale; 
    b) precedenti esperienze nella trasmissione di programmi dedicati
alle sedute parlamentari; 
    c) investimenti effettuati nel settore. 
  4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le  modalita'
e nei termini previsti dalla convenzione di cui al comma 1 sara' pari
a lire 10 miliardi annui. 
  5. Al complessivo onere,  derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo, pari ad annue lire 10 miliardi a decorrere dall'anno  1994,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1994,
all'uopo  utilizzando   parte   dell'accantonamento   relativo   alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto.