Art. 7. 1. I prodotti per i quali e' concesso l'aiuto ai sensi del regolamento CEE n. 1842/93, le relative quantita' massime giornaliere pro-capite e i corrispondenti prezzi massimi di cui all'art. 10, par. 1, del regolamento sono quelli di seguito riportati: Quantitativo Prezzo massimo massimo (gr) (L./kg) - - Categoria I: a) Latte intero, pastorizzato o sottoposto a un trattamento UHT 257,5 1.100 b) Latte intero, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a un trattamento UHT e contenente almeno il 90% in peso di latte intero 257,5 1.100 c) Yogurt del latte intero 257,5 4.300 Categoria II: a) Latte parzialmente scremato pastorizzato o sottoposto a un trattamento UHT 257,5 1.300 b) Latte parzialmente scremato, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a un trattamento UHT e con- tenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato 257,5 1.300 Categoria III: Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o superiore al 40% 85,8 11.100 Categoria IV: Altri formaggi aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o supe- riore al 45% 33,6 10.900 Categoria V: Formaggio Grana Padano 30,2 13.000 Categoria VI: Parmigiano Reggiano 27,5 17.000