Art. 7.
  1. I prodotti  per  i  quali  e'  concesso  l'aiuto  ai  sensi  del
regolamento CEE n. 1842/93, le relative quantita' massime giornaliere
pro-capite e i corrispondenti prezzi massimi di cui all'art. 10, par.
1, del regolamento sono quelli di seguito riportati:
                                             Quantitativo     Prezzo
                                                massimo       massimo
                                                  (gr)        (L./kg)
                                                    -            -
 Categoria I:
 a) Latte intero, pastorizzato o sottoposto
     a un trattamento UHT                         257,5        1.100
 b) Latte intero, al cacao o aromatizzato,
     pastorizzato o sterilizzato o sottoposto
     a un trattamento UHT e contenente almeno
     il 90% in peso di latte intero               257,5        1.100
 c) Yogurt del latte intero                       257,5        4.300
Categoria II:
 a) Latte parzialmente scremato pastorizzato o
     sottoposto a un trattamento UHT              257,5        1.300
 b) Latte parzialmente scremato, al cacao o
     aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato
     o sottoposto a un trattamento UHT e con-
     tenente almeno il 90% in peso di latte
     parzialmente scremato                        257,5        1.300
Categoria III:
Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore
 di materie grasse, in peso, della sostanza
 secca uguale o superiore al 40%                   85,8       11.100
Categoria IV:
Altri formaggi aventi tenore di materie grasse,
 in peso, della sostanza secca uguale o supe-
 riore al 45%                                      33,6       10.900
Categoria V:
Formaggio Grana Padano                             30,2       13.000
Categoria VI:
Parmigiano Reggiano                                27,5       17.000