Art. 5.
  Mediante   l'invio   di   supporti   magnetici   o  avvalendosi  di
collegamenti telematici il sistema informativo  del  Ministero  delle
finanze  comunica  periodicamente  ai concessionari le variazioni dei
dati identificativi dei soggetti intestatari  dei  conti,  nonche'  i
dati  relativi  ai  soggetti  che  cessano  l'attivita'  per la quale
sussiste l'obbligo di tenuta del conto fiscale.
  Con le modalita' di cui al primo comma il sistema  informativo  del
Ministero  delle finanze comunica ai concessionari i dati relativi ai
soggetti nei cui confronti deve provvedersi all'apertura di un  nuovo
conto,  sia  a seguito di dichiarazione di inizio attivita', anche in
dipendenza di  trasferimento  del  domicilio  fiscale  in  un  comune
servito   da   un   diverso   concessionario,   sia   a   seguito  di
rideterminazione   degli   ambiti    disposta    dall'Amministrazione
finanziaria, con conseguente variazione della competenza territoriale
dei concessionari.
  Per i soggetti il cui domicilio fiscale, a seguito di trasferimento
o di rideterminazione degli ambiti, venga a ricadere nella competenza
di  un  diverso  concessionario,  viene effettuata contestualmente la
comunicazione della variazione al concessionario di provenienza e  la
comunicazione   di   apertura   del   conto   al   concessionario  di
destinazione.
  In  caso   di   trasmissione   tramite   supporto   magnetico,   le
comunicazioni  di  cui  al  presente  articolo vengono effettuate con
cadenza mensile, entro il giorno 10  di  ciascun  mese;  in  caso  di
trasmissione tramite collegamento telematico, le comunicazioni stesse
vengono effettuate con cadenza quindicinale, entro il giorno 10 ed il
giorno 25 di ciascun mese.