Art. 5. Mediante l'invio di supporti magnetici o avvalendosi di collegamenti telematici il sistema informativo del Ministero delle finanze comunica periodicamente ai concessionari le variazioni dei dati identificativi dei soggetti intestatari dei conti, nonche' i dati relativi ai soggetti che cessano l'attivita' per la quale sussiste l'obbligo di tenuta del conto fiscale. Con le modalita' di cui al primo comma il sistema informativo del Ministero delle finanze comunica ai concessionari i dati relativi ai soggetti nei cui confronti deve provvedersi all'apertura di un nuovo conto, sia a seguito di dichiarazione di inizio attivita', anche in dipendenza di trasferimento del domicilio fiscale in un comune servito da un diverso concessionario, sia a seguito di rideterminazione degli ambiti disposta dall'Amministrazione finanziaria, con conseguente variazione della competenza territoriale dei concessionari. Per i soggetti il cui domicilio fiscale, a seguito di trasferimento o di rideterminazione degli ambiti, venga a ricadere nella competenza di un diverso concessionario, viene effettuata contestualmente la comunicazione della variazione al concessionario di provenienza e la comunicazione di apertura del conto al concessionario di destinazione. In caso di trasmissione tramite supporto magnetico, le comunicazioni di cui al presente articolo vengono effettuate con cadenza mensile, entro il giorno 10 di ciascun mese; in caso di trasmissione tramite collegamento telematico, le comunicazioni stesse vengono effettuate con cadenza quindicinale, entro il giorno 10 ed il giorno 25 di ciascun mese.