Art. 7.
  Il  conto  fiscale  si  struttura   nella   registrazione  su  basi
informative  magnetiche  dei  dati  riguardanti  i singoli movimenti,
versamenti e rimborsi, operati dagli intestatari,  nonche'  dei  dati
relativi   alle   risultanze  contabili  che  dai  singoli  movimenti
derivano, con riguardo agli accrediti ai  concessionari  delle  somme
riscosse  dalle  aziende  di  credito ed ai riversamenti eseguiti dai
concessionari agli enti destinatari delle somme.
  Il contenuto informativo dei  dati  analitici,  che  devono  essere
registrati   su   basi   informative   specifiche   di  ogni  singola
concessione, e' indicato nell'allegato 4 al presente decreto.
  I dispositivi magnetici che  costituiscono  tali  basi  informative
devono consentire l'accesso diretto ai fini della registrazione e del
reperimento dei dati relativi alle singole operazioni di versamento e
di  rimborso  delle imposte, nonche' di contabilizzazione delle somme
riscosse e rimborsate.
  I dati anagrafici devono essere  aggiornati  nei  termini  previsti
dall'art. 6 del presente decreto.
  I  dati  contabili  devono  essere  registrati in base a criteri di
storicita' che assicurano l'accesso diretto ai  movimenti  effettuati
da  ogni  singolo  intestatario ai fini del controllo sulla eventuale
garanzia fidejussoria da richiedere in caso  di  rimborso,  e  devono
essere  aggiornati nei termini stabiliti dall'art. 14 del regolamento
del 28 dicembre 1993.
  Su richiesta dell'Amministrazione finanziaria il concessionario  e'
tenuto  a  fornire  i movimenti registrati sui conti fiscali anche su
supporto cartaceo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 dicembre 1993
                                                   Il Ministro: GALLO