Art. 7. Il conto fiscale si struttura nella registrazione su basi informative magnetiche dei dati riguardanti i singoli movimenti, versamenti e rimborsi, operati dagli intestatari, nonche' dei dati relativi alle risultanze contabili che dai singoli movimenti derivano, con riguardo agli accrediti ai concessionari delle somme riscosse dalle aziende di credito ed ai riversamenti eseguiti dai concessionari agli enti destinatari delle somme. Il contenuto informativo dei dati analitici, che devono essere registrati su basi informative specifiche di ogni singola concessione, e' indicato nell'allegato 4 al presente decreto. I dispositivi magnetici che costituiscono tali basi informative devono consentire l'accesso diretto ai fini della registrazione e del reperimento dei dati relativi alle singole operazioni di versamento e di rimborso delle imposte, nonche' di contabilizzazione delle somme riscosse e rimborsate. I dati anagrafici devono essere aggiornati nei termini previsti dall'art. 6 del presente decreto. I dati contabili devono essere registrati in base a criteri di storicita' che assicurano l'accesso diretto ai movimenti effettuati da ogni singolo intestatario ai fini del controllo sulla eventuale garanzia fidejussoria da richiedere in caso di rimborso, e devono essere aggiornati nei termini stabiliti dall'art. 14 del regolamento del 28 dicembre 1993. Su richiesta dell'Amministrazione finanziaria il concessionario e' tenuto a fornire i movimenti registrati sui conti fiscali anche su supporto cartaceo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 1993 Il Ministro: GALLO