IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;
Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio
nazionale;
Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195,
recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del
citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;
Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del 20 maggio 1987, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette
ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con
onere a carico del Fondo della protezione civile;
Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del
30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, pubblicate
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985,
n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali
vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al
direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;
Vista l'ordinanza n. 1962 del 2 luglio 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 1990; visto il decreto del
Ministro pro-tempore per il coordinamento della protezione civile n.
83 del 23 gennaio 1991 e vista, infine, l'ordinanza n. 2211 del 28
gennaio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6
febbraio 1992, con le quali sono stati concessi finanziamenti
rispettivamente di L. 1.200.000.000, L. 800.000.000 e L.
2.000.000.000 per l'eliminazione delle condizioni di pericolo
incombente nel Santuario di Chiusi della Verna nel comune di Chiusi
della Verna;
Vista la nota n. 6735 datata 4 ottobre 1993, con la quale il comune
di Chiusi della Verna trasmette un progetto di massima per il
risanamento del Santuario della Verna di L. 4.500.000.000;
Considerata la limitatezza di fondi disponibili per tali esigenze;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di aderire alla richiesta, al
fine di far eseguire le opere piu' urgenti necessarie a ridurre le
condizioni di pericolo incombente;
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1 marzo
1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
Dispone:
Art. 1.
Per la prosecuzione degli interventi di cui in premessa e'
assegnata al comune di Chiusi della Verna la somma di L.
3.000.000.000.
Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita'
dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991 n. 195.